Nuove Linee guida AgID: ma sono assicurati gli effetti di pubblicità legale? – le riflessioni dell’Avv. Andrea Lisi

Pochissimi giorni fa AgID ha pubblicato le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” nella Sezione Trasparenza del suo sito istituzionale che, oltre a compromettere i rigidi ed elevati requisiti organizzativi, di qualità e sicurezza per l’erogazione dei servizi di conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti digitali alle PA italiane, pone dei dubbi su emissione dell’atto, efficacia, perfezionamento ed entrata in vigore.

L’avv. Andrea Lisi condensa in un breve intervento nel suo canale Linkedin la “sciatteria” dell’iter di pubblicazione.

 

Una parziale consultazione pubblica

Non si può non tralasciare il fatto che il testo sia stato inviato in Commissione europea prima della chiusura della fase di consultazione pubblica. Le attuali Linee Guida sono state modificate a seguito di un parere negativo della Commissione, ma la consultazione pubbica, di fatto, non c’è stata.
Questa procedura fa già storcere il naso – sostiene l’avv. Lisi – poiché si mette in discussione il corretto perfezionamento dell’atto.
Si ricorda, infatti, che l’art.71 del CAD prevede che AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Un gioco a quiz

È paragonabile ad un gioco a quiz – afferma l’avv. Lisila scoperta della data esatta della pubblicazione del testo sul sito di AgID, dalla quale poter far partire il computo dei termini. Secondo l’art 71 del CAD, la pubblicazione sulla GU dovrebbe garantire i meri effetti di pubblicità notizia, senza effetti dichiarativi e costitutivi dell’atto normativo, che dovrebbero essere assicurati invece da AgID con la pubblicazione in apposita sezione del suo sito.

Confusione a parte, la vera domanda da porsi è:
perché AgID ha pubblicato questo atto normativo nella sezione trasparenza del suo sito web e non in una sezione apposita dedicata alla pubblicità legale dei propri atti (ammesso che ci sia)?

L’articolo nella sua versione integrale è consultabile al seguente link

Leggi il comunicato stampa a cura di Agenzia DiRE sui primi commenti del provvedimento degli avv.ti Andrea Lisi e Luigi Foglia

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