Accesso ai dati personali: dal caso generale ad alcuni più particolari. Le schede del Garante

Recentemente l’Autorità Garante per la privacy ha pubblicato una serie di prodotti informativi che affrontano il tema del diritto di accesso, dal caso generale ad alcuni più particolari con l’obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini. L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto dell’Autorità, che punta ad offrire strumenti per comprendere facilmente quali diritti sono riconosciuti agli interessati in materia di protezione dei dati personali e illustrano, in modo dettagliato, le modalità per un concreto esercizio di tali diritti.

 

Diritto di accesso dell’interessato

Il diritto di accesso dell’interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui o ad esempio causare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di indagini difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria (art. 15 del GDPR e artt. 2-undecies e 2-duodecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il riscontro deve essere fornito entro un mese dalla richiesta, sottolinea il Garante, salvo eventuali proroghe ex art. 12 GDPR. L’interessato può, sempre, in caso di mancato riscontro proporre reclamo all’Autorità Garante.

 

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006.

Può essere esercitato da soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

La richiesta va sempre motivata: ad esempio, nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve sussistere la necessità di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato.

Il riscontro da parte dell’Amministrazione deve avvenire entro 30 giorni, decorsi i quali la stessa si intende respinta. Il richiedente può ricorrere al Tar, al Difensore Civico o alla Commissione per l’accesso. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione s’interfaccerà con il Garante, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. 

 

Diritto di accesso riguardanti persone decedute

Questo diritto è stato disciplinato, per la prima volta, dall’ art. 2 – terdecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. del Codice in materia di protezione dei dati personali e rappresenta uno dei nodi al centro di un acceso dibattito, quello in materia di eredità digitale. Chi può richiederlo? Chi ha un interesse proprio, chi agisce a tutela dell’interessato, come suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.  La richiesta deve essere avanzata al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile per la protezione dei dati personali, ove nominato.

Viceversa, è escluso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, la persona deceduta lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta comunicata al Titolare del trattamento. Tale divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Tale richiesta non deve essere motivata a differenza degli altri diritti di accesso. Il tempo di riscontro è pari a un mese, sottolinea il Garante, salvo eventuali proroghe ex art. 12 GDPR. L’interessato può, sempre, in caso di mancata risposta proporre reclamo all’Autorità Garante.

 

Accesso civico – semplice e generalizzato

In caso di accesso civico semplice, chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali – pur sussistendo un obbligo di pubblicazione l’amministrazione non vi abbia provveduto. In caso di accesso civico generalizzato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione, salvo i casi in cui ricorrano i limiti derivanti dalla tutela degli interessi pubblici o privati oppure nei casi di esclusione previsti da norme di legge.

L’accesso civico generalizzato può essere oggetto di diniego ove vi sia la necessità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e ordine pubblico o sicurezza nazionale, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, della libertà e la segretezza della corrispondenza.

La richiesta deve essere evasa entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, differibile di ulteriori 10 giorni nel caso in cui siano stati coinvolti uno o più soggetti controinteressati. In caso di mancato riscontro o di diniego di accesso il richiedente può presentare riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni. Se l’accesso è stato negato o differito per evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, il responsabile provvede ad interfacciarsi con il Garante, che si pronuncia entro dieci giorni.

Anche in questo caso il richiedente può proporre ricorso al Tar. Se l’accesso è stato negato o differito per evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, il difensore civico provvede sentito il Garante, che si pronuncia entro dieci giorni.

 

Le schede sono accessibili direttamente dal Sito del Garante.