Come spesso capita in periodi di piena emergenza, le disposizioni dettate dal Legislatore risultano a volte poco chiare o ridondanti, non aggiungendo nulla di più rispetto a quanto già stabilito dalla normativa.
L’Avv. Andrea Lisi torna a parlare delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del DL 23/2020 cd. “Cura Italia” relative alla sottoscrizione dei contratti e alle comunicazioni semplificate, in un’intervista rilasciata ai microfoni di IusLaw Webradio.
Il rischio frodi
L’articolo stabilisce che i contratti conclusi con la clientela (i cui dati sono già in possesso della banca) soddisfano il requisito e hanno l’efficacia di cui all’art 20, comma 1 bis) del CAD nel caso in cui il cliente esprime il consenso mediante un semplice mail o altri strumenti idonei, a condizione che questi siano accompagnati dalla copia di un documento di riconoscimento valido. E per i non clienti della banca? Il rischio di frodi è altissimo, afferma l’Avv. Lisi.
…e Spid?
Il legislatore non fa alcun riferimento a SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati con un’unica Identità Digitale. Questo avrebbe portato tutti i clienti delle banche ad acquisire l’account Spid, garantendo in maniera più sicura la stipula dei contratti bancari.
Il podcast dell’intervista è consultabile dal seguente link (dal min. 18:51)
Sul tema, vi segnaliamo inoltre l’articolo a firma degli Avv.ti Carola Caputo e Mario Montano pubblicato sulle pagine della rubrica “Digital & Law” di Key4Biz.