Decreto Liquidità tra semplificazione e digitalizzazione

Con il c.d. “Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020) il Legislatore ha introdotto, all’articolo 4, misure di semplificazione in materia di rapporti bancari che derogano alle regole in tema di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.
In piena emergenza, laddove sarebbe stato auspicabile attingere alle norme e agli strumenti esistenti, in un Paese affezionato alle “copie di cortesia”, agli archivi cartacei, in ritardo sui processi di digitalizzazione, la semplificazione ha un nuovo sinonimo: eccezione.

Gli Avv.ti Carola Caputo e Mario Montano intervengono sulle pagine della rubrica “Digital & Law” di Key4Biz per far luce su queste “nuove” disposizioni.

 

Le modalità semplificate di espressione del consenso e i limiti dell’eccezione

WhatsApp, Skype, Messenger (…) entrano in gioco nella conclusione dei contratti bancari con la clientela al dettaglio. La norma prevede, in particolare, che il consenso possa essere espresso dal cliente anche “mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo”.
I contratti così conclusi soddisfano i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici?

 

Il confine tra validità e patologia del contratto

Occorre, dunque, il massimo rigore interpretativo, per evitare di virare verso applicazioni più o meno fantasiose della norma, con un effetto domino che metterebbe in discussione la solidità dell’accordo tra le parti. Al centro dell’esame occorre collocare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità dei documenti informatici che incorporano la volontà del cliente e ne assicurano la paternità.

 

Le intenzioni del legislatore: opzioni interpretative

Occorre ricercare l’intenzione del legislatore, in considerazione del contesto storico e alla collocazione sistematica della norma. Qual è l’opzione interpretativa più condivisibile in proposito?

 

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