Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha acceso nuovamente i riflettori sulle attività del Garante per la protezione dei dati personali, già esposto a diverse gogne mediatiche a causa dei presunti illeciti che hanno coinvolto alcuni componenti del Collegio. A distanza di settimane, l’Autorità si trova ora ad affrontare una fase di forte pressione in seguito alla decisione presa sul caso Armando Siri da parte della Suprema Corte, relativamente ai termini del procedimento sanzionatorio, tema cruciale per l’operatività dell’Authority.
Tuttavia, la posizione della Cassazione sembrerebbe essere affetta da vizi logici che rischia di paralizzare l’attività del Garante su procedimenti complessi e provocare instabilità sia dal punto di vista contenzioso sia sotto un profilo amministrativo. Lo confermano gli Avv.ti Andrea Lisi, Carola Caputo e Martina Chiriatti in un’attenta analisi pubblicata sulle pagine di Filodiritto.
Il caso e la posizione della Cassazione
La pronuncia della Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Roma in merito all’annullamento di un provvedimento dell’Autorità nei confronti della RAI su un reclamo presentato da Armando Siri nel 2020, ritenendolo tardivo. I giudici di legittimità hanno ribadito la distinzione tra la fase preistruttoria del procedimento e la fase sanzionatoria in senso stretto: secondo la Corte, una volta conclusa la fase preliminare e notificata la contestazione della violazione al titolare del trattamento, l’Autorità avrebbe dovuto esercitare il proprio potere sanzionatorio entro il termine di 120 giorni previsto dal Regolamento n. 2/2019 del Garante. Tale termine, pur non qualificato espressamente come perentorio, sarebbe comunque vincolante per ragioni di certezza giuridica e di tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che il suo superamento comporterebbe l’esaurimento della potestà sanzionatoria dell’Autorità.
Errori interpretativi e i possibili rimedi
Secondo gli autori l’interpretazione della Cassazione presenterebbe, tuttavia, diversi vizi logici: tra questi, rientra il termine di 120 giorni previsto dal Regolamento del Garante che si riferirebbe all’avvio della fase sanzionatoria e non alla conclusione del procedimento con l’adozione della decisione finale. Assimilando la contestazione dell’illecito a un momento sostanzialmente definitorio del procedimento, la Corte finirebbe per comprimere eccessivamente i tempi necessari allo svolgimento del contraddittorio tra le parti. L’applicazione generalizzata di questo principio potrebbe quindi determinare l’annullamento di numerosi provvedimenti già adottati e rendere particolarmente difficoltosa la gestione di istruttorie complesse. Tra le possibili soluzioni prospettate potrebbe essere valutato un intervento interpretativo dello stesso Garante sul proprio Regolamento o in alternativa una determinazione di interpretazione autentica che costituisca un riferimento per i successivi procedimenti dinanzi al Garante.
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