Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in merito all’utilizzo delle c.d. body-cam (piccole videocamere indossabili) da parte delle forze dell’ordine, purché vengano rispettate determinate condizioni, in primis, il divieto di sfruttarle per il riconoscimento facciale e l’identificazione univoca. Il fine dovrebbe essere quello di prevenire e documentare situazioni critiche in occasione di manifestazioni o eventi pubblici.
I pareri
Con due pareri, rispettivamente indirizzati al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, l’Authority ha stabilito che le videocamere potranno essere attivate esclusivamente qualora vi siano “concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico o di fatti di reato”. Per evitare il rischio di monitoraggio indiscriminato e generalizzato degli individui, pertanto, è vietata la registrazione continua delle immagini o di situazioni non critiche.
Per rendere i trattamenti di dati del tutto conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati (Decreto legislativo n.51/2018), il Garante ha previsto l’adozione di una serie di misure di sicurezza e di tracciamento degli accessi ai dati. Difatti, i dati raccolti dalle telecamere – ossia audio, video e foto nonché data, ora della registrazione e coordinate GPS – una volta scaricati per le successive attività di accertamento, saranno disponibili solo con differenti gradi di accessibilità e sicurezza.
Inoltre, in conformità del principio di privacy by default, il Garante ha stabilito la cancellazione automatica dei dati una volta trascorso il periodo di conservazione dei sei mesi.
Conclusioni
Il Ministero dell’Interno e l’Arma dei Carabinieri, pur avendo presentato la DPIA, non ritenevano necessaria la consultazione preventiva dell’Autorità. Il Garante, tuttavia, ha sottolineato che come da disposizioni del decreto legislativo n. 51/2018 è d’obbligo la consultazione preventiva. Ogniqualvolta la valutazione d’impatto riveli la presenza di rischi elevati per la libertà dell’individuo o vi sia un pregiudizio per la reputazione.
Nel caso di specie, infatti, la consultazione era dovuta, poiché l’utilizzo di body-cam nel corso di manifestazioni pubbliche implica inevitabilmente il trattamento di dati che rivelano le opinioni politiche, sindacali, religiose e/o l’orientamento sessuale dei partecipanti.
Il Garante ha anche suggerito alle Amministrazioni coinvolte di condividere i documenti originali, da remoto, ai soli autorizzati senza la produzione di copie.