Principio di essenzialità dell’informazione: il Garante interviene sulla tragedia di Mottarone

Essenzialità dell’informazione

Il principio di essenzialità dell’informazione prevede che sussista un nesso di necessarietà fra i dati pubblicati e la notizia, quindi, l’interesse pubblico alla notizia non giustifica la pubblicazione di tutti i dati personali relativi a quella notizia.

Il diritto alla libertà di espressione disciplinato dall’art. 21 della Costituzione e previsto dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo deve tener conto della protezione dei dati personali.

A tal proposito, è fondamentale un bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dei dati personali è, quindi, preliminare tenere in considerazione il “principio di essenzialità dell’informazione su fatti di interesse pubblico”; a richiamarlo sono anche le “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”.

Teorizzare il concetto di essenzialità dell’informazione è complesso. Dovrebbero rientrare almeno tre elementi: verità oggettiva o putativa, continenza della forma espositiva, pertinenza o interesse sociale alla notizia. È dall’insieme di questi tre elementi che si ricava il concetto di essenzialità dell’informazione,

Il monito dell’Autorità Garante

Il Garante Privacy ha la diffusione di un determinato dato “può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell’originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti”.

Diversi sono stati, nel tempo, i provvedimenti dell’Autorità Garante sul tema, secondo i quali si viola il principio di essenzialità laddove può venir meno l’interesse pubblico della notizia. Quest’ultimo discende prevalentemente da alcuni fattori:

  • Oggettivi: la tipologia di notizia, legata per lo più ad indagini e/o processi in corso, o comunque ritenuti meritevoli di diffusione.
  • Soggettivi: il ruolo ricoperto, l’esercizio di una carica pubblica o un personaggio noto.

Valutato l’interesse pubblico, occorre tener in debito conto, nei casi di cronaca giudiziaria che i dati personali non strettamente necessari alla diffusione della notizia non dovrebbero essere pubblicati.

É il caso della tragedia di Mottarone su cui è intervenuto il Garante. L’Autorità, in riferimento alla diffusione dei video che raccontano gli ultimi istanti della tragedia della funivia, ha invitato i media e gli utenti sui social ad astenersi da qualsivoglia forma di spettacolarizzazione della tragedia per il rispetto dei familiari e delle vittime.

Inoltre, ha richiamato al rispetto delle regole deontologiche giornalistiche e del principio di essenzialità dell’informazione per salvaguardare la dignità delle persone.

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