Registro pubblico delle opposizioni: tutte le novità dal 27 luglio

L’introduzione del RPO – registro pubblico delle opposizioni, si colloca al centro delle azioni di tutela degli utenti nel settore della telefonia. Si tratta di un ambito oggetto, negli anni più recenti, di diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei consumatori o comunque a migliorare la posizione dei clienti a fronte di condotte commerciali aggressive.

 

Il (nuovo) Registro pubblico delle opposizioni

Il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato il nuovo Regolamento relativo al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) introdotto con Legge n. 5 del 2018, già oggetto dei pareri dell’AGCOM, del Garante privacy e del Consiglio di Stato. Il provvedimento sostituisce la normativa in materia di Registro delle opposizioni e nasce per contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio, prevedendo nuove tutele per i cittadini e semplificando le procedure per la revoca dei consensi alle chiamate promozionali e all’invio di materiale pubblicitario indesiderato.

 

 Ecco le principali novità del servizio, totalmente gratuito:

  • Robocall bloccate: l’iscrizione al Registro consentirà di bloccare non solo le telefonate tramite operatore ma anche le c.d. robocall, ovvero le telefonate effettuate con sistemi automatizzati, sempre più diffuse tra le aziende di call center e fino ad oggi sfuggite alla regolamentazione;
  • Estensione ai numeri cellulari: con l’entrata in vigore del regolamento i consumatori avranno la possibilità di bloccare le chiamate promozionali non più solo sulle linee telefoniche fisse, sempre più in disuso, ma anche verso il numero cellulare.
  • Iscritti di default tutti coloro non presenti nell’elenco telefonico pubblico: nel precedente registro delle opposizioni – attivo dal 2011 – potevano essere iscritti solo i numeri presenti nell’elenco telefonico pubblico, con il nuovo regolamento, al contrario, coloro che hanno scelto di non figurare nell’elenco verranno automaticamente iscritti nel nuovo RPO.
  • Revoca dei consensi precedenti: l’iscrizione nel nuovo registro determinerà l’annullamento di tutti i consensi prestati in precedenza, bloccando così tutte le chiamate promozionali. Oggi, infatti, le aziende di telemarketing, se hanno ottenuto il consenso dell’utente, possono contattare anche i numeri iscritti nel registro delle opposizioni o non presenti nell’elenco telefonico. Per questo motivo, il nuovo regolamento ha previsto anche la possibilità di iscrivere più volte lo stesso numero, per consentire al cittadino di fare tabula rasa di eventuali consensi prestati in seguito, magari per sbaglio o per distrazione.
  • Tempi tecnici: le aziende di call center saranno obbligate a consultare il registro ogni 30 giorni per escludere dalle campagne pubblicitarie i nuovi iscritti. L’unica eccezione riguarda le società con le quali si aveva un contratto in precedenza, queste infatti potranno contattare gli ex clienti entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
  • Semplificazione dei canali di iscrizione per i contraenti telefonici, le opzioni sono limitate alle sole modalità web e telefonica mediante risponditore automatico, con possibilità di ottenere comunque un’assistenza non automatizzata in caso di difficoltà;
  • L’esercizio della revoca dell’opposizione viene resa possibile anche “nei confronti di uno o più operatori”, piuttosto che solo di intere categorie di operatori;
  • Sanzioni: le società che violeranno il diritto di opposizione rischieranno di incorrere in sanzioni salatissime, con multe da 30.000 a 180.000 euro e da 50.000 fino a 300.000 euro in caso di recidiva.

 

 

L’obbligo di consultazione del Registro pubblico delle opposizioni

Il Regolamento per il nuovo RPO, che entrerà in vigore dal 27 luglio, prevede (all’art. 5) che qualunque operatore che intenda effettuare il trattamento delle numerazioni fisse e mobili, mediante l’impiego del telefono o degli indirizzi postali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ricerche di mercato o qualsiasi comunicazione commerciale avrà l’obbligo di consultare il RPO. Tale registro dovrà essere consultato prima dell’avvio di ogni campagna e con cadenza mensile.

Il Regolamento all’art. 2, inoltre, definisce l’ambito di applicazione: in base al comma 1 il regolamento disciplina il Registro pubblico delle opposizioni di cui all’art. 130, comma 3-bis del Codice per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali, presenti negli elenchi di contraenti e di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 5/2018, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.

La nuova formulazione del comma 2 specifica quindi che l’ambito di applicazione riguarda entrambe queste fattispecie, mentre nella formulazione vigente è prevista solo la prima, quella che fa riferimento al Codice per la protezione dei dati personali. Il comma 2 ricomprende pertanto nell’ambito di applicazione del Registro, come previsto dalla legge n. 5/2018, il trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili mediante l’impiego del telefono, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi. Ne consegue che non è applicabile solo nei confronti dei call center ma, altresì, a tutte le altre forme di marketing.

 

RPO: le sanzioni in vigore dal 27 luglio 2022

Sono previste ingenti sanzioni per coloro che non rispettino la normativa in materia di Registro delle Opposizione. Proprio recentemente, infatti, il Garante della privacy ha inflitto ad Enel energia una sanzione da oltre 26 milioni e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali degli utenti a fini di telemarketing, un provvedimento che arriva al termine di una lunga istruttoria, dalla quale è emersa un’intensa attività di telefonate commerciali indesiderate, effettuate in assenza del consenso, verso utenze riservate o iscritte al registro delle opposizioni.

Negli ultimi anni, il Garante Privacy ha combattuto il fenomeno colpendo i soggetti che – a volte inconsapevolmente, ma con un difetto di sorveglianza – si avvalevano dello strumento del telemarketing selvaggio. Difatti, le sanzioni comminate hanno arginato solo in parte il fenomeno ancora significativo e la piena operatività del Registro delle Opposizioni, così come determinato dal nuovo Regolamento, introdurrà importanti tutele nei confronti dei consumatori.

 

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