Con l’entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, sono state apportate svariate modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) effettuate – ancora una volta – in maniera frettolosa e avventata.
Sulle pagine di Agendadigitale.eu l’Avv. Andrea Lisi fa luce, nello specifico, sulle novità introdotte all’articolo 65 – recante la disciplina dell’invio telematico delle istanze e delle dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni – evidenziando come esse possano dar luogo a significativi problemi per le pubbliche amministrazioni.
Art. 65 del CAD: strani effetti interpretativi
Se letto in combinato disposto con l’art. 20 del CAD, la nuova formulazione dell’art. 65 – dichiara l’Avv. Lisi – può dar luogo a strani effetti interpretativi che possono tradursi in vere e proprie distorsioni.
Il comma 1, lett. a) dell’art. 65 questione stabilisce che le istanze e le dichiarazioni inviate telematicamente alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’art. 20. Da ciò consegue che anche una semplice e-mail (esempio di firma elettronica semplice) è considerata una modalità valida per la trasmissione di istanze e dichiarazioni alla PA.
Contenuto o contenitore: è questo il dilemma
Alla lettera c-bis) è stabilito, invece, che le istanze e le dichiarazioni inviate alle pubbliche amministrazioni sono valide se inviate da proprio domicilio digitale o, in assenza, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. Anche stavolta la confusione del Legislatore regna sovrana: la PEC è un “trasmettitore” (contenitore) che contiene vari documenti informatici – evidenzia l’Avv. Lisi – e non corrisponde al messaggio firmato (contenuto). La PEC è un sistema che non accerta l’identità del mittente, ma garantisce l’opponibilità a terzi dell’avvenuta trasmissione.
Come possono le pubbliche amministrazioni ovviare a tali problematiche?
Vi invitiamo a consultare la versione integrale dell’articolo, pubblicata su Agendadigitale.eu