Il Decreto Legge n. 76 del 2020 (poi convertito con modifiche con Legge n.120/2020) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ha introdotto importanti novità in ambito di identità digitali e accesso ai servizi in rete delle PA.
Il vero cambiamento di scenario è previsto per il 28 febbraio 2021.
Le modifiche al “quadro delle identità digitali”
Accanto alle rilevanti modifiche in tema di domicilio digitale, è importante evidenziare anche quelle relative al quadro delle identità digitali[1] delineato dall’art. 64 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) rubricato “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”.
In particolare, la lettera e) dell’art. 24 del D.L. 76/2020 ha previsto la modifica di numerosi commi dell’art. 64 del CAD, individuando, come strumenti essenziali per l’accesso ai servizi in rete della PA il Sistema Pubblico d’identità Digitale (SPID) e la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Ora si prevede che: “l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica” avvenga (solo?) “tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica”[2].
La necessità di utilizzare SPID e CIE per l’accesso ai servizi in rete della PA è ribadita dal nuovo comma 3-bis dell’art. 64 citato il quale stabilisce che “fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete”.
Cosa accadrà dal 28 febbraio 2021
Le Amministrazioni pubbliche italiane dovranno permettere l’accesso ai propri servizi erogati in rete, esclusivamente tramite autenticazioni effettuate con identità digitali basate sugli strumenti dello SPID e della CIE.
E quale sarà il destino della CNS, o meglio la TS-CNS, con la quale oggi è possibile accedere a moltissimi servizi offerti in rete sia dalle PA centrali che, in molti casi, da PA regionali o locali? Sarà ancora possibile utilizzarla dopo tale termine?
La questione è particolarmente interessante anche alla luce del nuovo comma 1-quinquies dell’art. 64-bis del CAD che prevede un’apposita sanzione per i dirigenti delle PA responsabili di eventuali violazioni del’art. 64, comma 3-bis del CAD citato. “La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.“.
Che fine farà la Carta Nazionale dei Servizi
In realtà, pur se la ricostruzione normativa appare un po’ contorta, accanto agli strumenti della CIE e dello SPID sarà possibile utilizzare, anche dopo il 28 febbraio 2021, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) richiamata esplicitamente dal comma 2-nonies dell’art. 64 del CAD e così riconosciuta come strumento per garantire l’identità digitale al pari dello SPID e della CIE.
Il comma 2-nonies del medesimo art. 64 infatti, indica espressamente come l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica possa avvenire anche con la CNS: “L’accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi”.
Allo stesso modo, come già riportato, anche il comma 3-bis dell’art. 64 fa salvo quanto previsto dal comma 2-nonies dello stesso articolo riconoscendo, seppur in modo articolato, la possibilità di utilizzare la CNS per accedere ai servizi erogati in rete dalla PA anche dopo il 28 febbraio 2021.
[1] L’art. 1, lett. u-quater, del D.Lgs 82/2005 definisce identità digitale: “la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64”.
[2] Secondo quanto specificato dall’art. 64, comma 2-quater del CAD, così come modificato dal D.L. 76/2020.
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