La Presidenza del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha rilasciato di recente una dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Trattamento dei dati personali da parte del datore di lavoro
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) rappresenta un’ampia legislazione che prevede al suo interno anche le regole da applicare al trattamento dei dati personali in un contesto sanitario emergenziale come quello relativo al COVID-19.
Infatti il GDPR prevede i presupposti di legittimità del trattamento svolto dai datori di lavoro e alle autorità sanitarie nel contesto di epidemie, senza la necessità di ottenere il consenso dell’interessato. Ciò si applica, ad esempio, quando il trattamento dei dati personali è necessario per i datori di lavoro per motivi di interesse pubblico nel settore della salute pubblica, per proteggere interessi vitali, o per ottemperare a un altro obbligo previsto dalla legge (articoli 6 e 9 del GDPR).
E i dati di geolocalizzazione…
Per il trattamento dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, come i dati di geolocalizzazione, le leggi nazionali di attuazione della direttiva e-privacy prevedono il principio secondo cui tali dati possono essere utilizzati dall’operatore solo quando sono resi anonimi o con il consenso degli interessati. Le autorità pubbliche dovrebbero in primo luogo mirare al trattamento dei dati di ubicazione in forma anonima (ovvero trattando i dati in forma aggregata, in modo tale da non consentire più l’identificazione dell’interessato). Ciò potrebbe permettere di generare report sulla concentrazione di dispositivi mobili in una determinata posizione (“cartografia”).
Trattamento dei dati nel contesto emergenziale: la normativa nazionale
Ricordiamo, infine, che il trattamento dei personali effettuati nel contesto emergenziale è disciplinato dal recente Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, che al fine di “contemperare le esigenze di gestione dell’emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati”, riconosce la possibilità di adottare modalità semplificate per conferire le autorizzazioni ai soggetti designati al trattamento (di cui all’articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003), di omettere l’informativa ex art. 13 GDPR o di fornire una informativa semplificata.
Recentemente, il Garante per la Privacy, Antonello Soro, ha rilasciato un’intervista all’ANSA nella quale illustra i risultati del confronto intrattenuto in queste settimane con il governo e la Protezione civile.
Emerge chiaramente la necessità di attuare misure straordinarie, ma proporzionate e temporanee, per far fronte all’attuale situazione.
In proposito il Garante ha individuato la vera sfida posta da questa emergenza nel coniugare l’efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto del contagio, con le garanzie essenziali di tutela dei diritti fondamentali, come la privacy, che sono soggetti a bilanciamento con altri beni giuridici quali, in primo luogo, la salute pubblica”.
Sul tema del bilanciamento tra diritti, cioè tra il diritto alla protezione dei dati e il diritto fondamentale alla salute, vi segnaliamo infine un recente approfondimento a cura dell’Avv. Lisi, pubblicato nel suo Blog di Huffington Post, nel quale analizza le misure di contenimento del virus messe in campo da Seul, che in Europa hanno aperto un dibattito animato tra gli esperti.
Sosteniamo la Croce Rossa Italiana
Il Team di Studio legale Lisi e Digital&Law Department vi invitano a “fare comunità” e sostenere la Croce Rossa Italiana: basta condividere gli hashtag #attentialletruffe e #donacontroilvirus nei vostri post, indicando il link ufficiale della CRI dal quale poter fare una donazione.
Grazie a tutti coloro che vorranno condividere l’iniziativa.