Il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 (“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”) in vigore dal 10 marzo 2020, disciplina all’art. 14 i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto emergenziale, con particolare riferimento ai trattamenti eseguiti da:
- soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile;
- soggetti attuatori degli interventi di coordinamento emergenziale di cui all’OCDPC n. 630/2020;
- uffici del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
- soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure di contenimento ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 6/2020.
Cosa prevede il decreto in materia di trattamento dei dati personali
Allo scopo di assicurare un’efficace gestione dei dati personali, i soggetti sopra indicati possono trattare dati particolari o dati relativi a condanne penali o reati (artt.9 e 10 del GDPR), ivi inclusa la comunicazione tra loro, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso.
Il Decreto precisa inoltre che la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli sopra indicati, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.
Si tratta, per lo più, di disposizioni di natura interpretativa, intese a precisare il regime normativo applicabile, “fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020”, ai trattamenti necessari allo svolgimento di attività connesse alla gestione dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19, che avverranno comunque nel rispetto dei principi fissati dal GDPR (art.5).
Le misure “semplificate”
Tra le misure applicabili al fine di “contemperare le esigenze di gestione dell’emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati”, il D.L. riconosce la possibilità di adottare modalità semplificate per conferire le autorizzazioni ai soggetti designati al trattamento (di cui all’articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003) e di omettere l’informativa ex art. 13 GDPR o di fornire una informativa semplificata.
Le riferite previsioni relative all’informativa sul trattamento, in particolare hanno carattere propriamente dispositivo: il Legislatore si è avvalso infatti del margine di manovra concesso ai Legislatori nazionali dall’art. 23 GDPR, introducendo limitazioni all’obbligo del Titolare di rendere l’informativa sul trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR.