Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling: Check list di assessment
Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling promosso da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori.
Il presente documento, da valutare internamente, si propone come strumento di censimento e di verifica dei requisiti di conformità individuati dal Codice di Condotta, ovvero delle misure e delle modalità di trattamento da attuare per garantire un’adeguata implementazione dei principi di cui all’art. 5 del GDPR, in connessione al trattamento di dati personali per finalità promozionali attraverso l’uso del canale telefonico.
Tutti i soggetti che svolgono attività di telemarketing, in quanto committenti o fornitori di servizi diretti o accessori, possono aderire al Codice di condotta e utilizzare la relativa adesione, in chiave di accountability, come elemento idoneo a dimostrare il rispetto degli obblighi applicabili ai sensi della normativa di riferimento.
Tuttavia, alcune misure possono essere opportunamente adottate da tutti gli operatori economici che gestiscano contatti di utenti, quindi anche quelli che non svolgono attività finalizzate al telemarketing o al teleselling. In tal modo, in effetti, tali soggetti possono dimostrare e documentare la loro attenzione alla corretta gestione dei dati – anche personali – degli utenti/consumatori/interessati al trattamento dei dati personali, sia sotto il profilo della conformità alle norme del Reg. 2016/679/UE (GDPR) sia del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).