Green Pass: il caso della Regione Sicilia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che il possesso del Green Pass non può essere richiesto quale requisito necessario per l’accesso a luoghi di lavoro o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici, se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma nazionale di rango primario, in riferimento all’adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento della pandemia.

 

Il Provvedimento della Regione Sicilia

Con il provvedimento n. 273 del 2021, il Garante ha, infatti, segnalato alla  Regione Sicilia e tutti i soggetti interessati (aziende sanitarie provinciali, datori di lavoro, medici competenti) che i trattamenti di dati personali previsti dall’ordinanza regionale n. 75 del 7 luglio 2021, in assenza di correzioni, rischiano di violare la normativa sulla protezione dei dati.

L’ordinanza in questione, prevedendo trattamenti relativi allo stato vaccinale di dipendenti pubblici e di enti regionali, determina misure di limitazione dei diritti e delle libertà individuali che solo una norma statale può legittimare, previo parere dell’Autority. Nello specifico, il provvedimento regionale prevede:

  • una ricognizione del personale non vaccinato operante negli Enti pubblici della Regione Siciliana,
  • un invito formale a ricevere la vaccinazione per tutti i dipendenti che lavorano a contatto diretto con l’utenza,
  • per l’ipotesi di indisponibilità o rifiuto a sottoporsi a vaccinazione, l’individuazione di una mansione differente che non implichi il contatto con gli utenti.

 

Il Green Pass e il luogo di lavoro

Ad oggi, la vaccinazione anti covid-19 costituisce “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative” unicamente per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in quanto previsto dal decreto legge del 1° aprile 2021, n. 44 (convertito in legge n. 76 del 28 maggio 2021 – “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”).

Per ciò che concerne tutte le altre categorie di lavoratori, al datore di lavoro non è consentito trattare dati relativi alla vaccinazione dei propri dipendenti (inclusa la volontà di aderire o meno alla campagna vaccinale).

Come già sottolineato dal Garante in altri provvedimenti di carattere generale e documenti di indirizzo, non spetta al datore di lavoro decidere se la mancata vaccinazione rappresenta un pericolo per i colleghi e gli utenti; sarà, infatti,  il medico competente, nel contesto delle proprie attività di sorveglianza sanitaria,  l’unico soggetto a trattare i dati sanitari dei lavoratori ed accertare l’idoneità alla “mansione specifica” (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4,D.Lgs. n. 81/2008 – “T.U sulla salute e sicurezza del lavoro”).

Difatti, il datore di lavoro può venire a conoscenza solamente del giudizio di idoneità e/o inidoneità temporanea dei lavoratori, oltre alle prescrizioni stabilite dal medico come condizioni di lavoro.  Eventuali trattamenti relativi allo stato vaccinale del personale, pertanto, sono consentiti solo per il tramite del medico competente, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Conclusioni

L’obbligo di esibire la certificazione verde al fine di accedere al luogo di lavoro presenta non pochi problemi di incompatibilità anche con le norme giuslavoristiche. Invero, per tutta la durata dello stato di emergenza, l’accesso in azienda e la condivisione degli spazi di lavoro sono stati regolati dai Protocolli condivisi (“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato il 6 aprile 2021), i quali però non hanno previsto il Green Pass quale strumento alternativo alle misure oggi vigenti (come ad es.: smart working, distanziamento, controllo della temperatura ecc.).

Ciò che più preoccupa è che si possano dimenticare i principi fondamentali del diritto e soprattutto che vi sia un far west nell’uso del green pass.

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