Start up innovative: ai notai la competenza esclusiva della costituzione online

Il 4 novembre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato senza modifiche lo schema di decreto legislativo del Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) che attribuisce in via esclusiva ai notai la competenza della costituzione online delle startup innovative.

Fallisce, quindi, il tentativo di salvare le start up costituitesi online in questi anni e si conferma la posizione del Consiglio di Stato rispetto al provvedimento che permetteva la costituzione direttamente online delle start up senza alcuna vidimazione del notaio. Su ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato, che a maggio aveva annullato il D.M. del 17 febbraio 2016, la sentenza in oggetto ha rimarcato l’art. 4, comma 10-bis del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3: “l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale”.

 

Le novità della Direttiva

Il decreto recepisce la Direttiva UE 2019/1151 sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, il cui scopo è quello di creare un mercato interno unico e competitivo attraverso l’introduzione di procedure che consentano la costituzione online delle società, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi legati a tali processi.

La norma detta le disposizioni generali sia in materia di procedure online, che in materia di interconnessione dei registri delle imprese, obbligando gli Stati membri a:

  • utilizzare i mezzi di identificazione elettronica approvati dallo Stato Membro e riconosciuti ai fini dell’autenticazione transfrontaliera ai sensi dell’art. 6 del Regolamento eIDAS;
  • garantire che sui portali per la registrazione – accessibili attraverso uno sportello digitale unico – siano rese informazioni concise e agevoli in almeno una lingua compresa dal maggior numero di utenti transfrontalieri;
  • garantire che la costituzione delle società possa essere completamente svolta online (le tipologie indicate nell’allegato II bis della direttiva, per l’Italia: le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificata)
  • mettere a disposizione delle società in questione dei modelli per la costituzione online;
  • garantire che la costituzione delle società sia completata entro 5 giorni, qualora sia costituita da persone fisiche o 10 giorni nei restanti casi;
  • assicurare che le informazioni e i documenti possano essere presentati online presso il registro entro i termini previsti dalla legislazione nazionale;
  • attribuire alle società un identificativo unico europeo per riconoscerle nelle comunicazioni attraverso il “sistema di interconnessione tra registri” e costituire un fascicolo elettronico presso il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese per ogni società iscritta, in cui inserire tutte le informazioni soggette a obbligo di pubblicità;
  • prevedere che gli oneri previsti per il rilascio dei documenti e delle informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri non siano superiori ai costi amministrativi.

I professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy

Master Universitario di 1° livello in elearning

Organizzato da Unitelma Sapienza

Destinatari sono i dirigenti, funzionari e operatori di imprese e pubbliche amministrazioni, nonché liberi professionisti, neolaureati e interessati alla materia.

Il Master intende fornire ai partecipanti una preparazione manageriale, completa e multidisciplinare necessaria ad affrontare e risolvere le sfide poste dalla progressiva digitalizzazione degli enti, sia pubblici che privati anche alla luce delle novità introdotte nel contesto normativo europeo.

Cosa cambia per le S.r.l. e le S.r.l.s.

Con l’emanazione del Decreto Legislativo sarà sostanzialmente innovata la disciplina codicistica delle S.r.l. e delle S.r.l.s. per ciò che concerne le modalità di costituzione e registrazione delle medesime. Il Decreto legislativo all’art. 2, comma 1, prevede la possibilità che l’atto costitutivo di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata “sia ricevuto dal notaio – mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato – per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse”.

 

L’ampliamento della piattaforma dei Notai

 Il Consiglio nazionale del notariato, quindi, dovrà provvedere all’ampliamento della piattaforma telematica, già esistente e gestita dal Consiglio Notarile, che consenta:

  • l’accertamento dell’identità;
  • la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata;
  • la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati e la verifica della volontà delle parti al momento dell’esecuzione dell’atto.

 

Documentazione e BRIS

L’art. 3 del Decreto, che disciplina invece la pubblicità delle informazioni ricevute nel registro, stabilisce che i documenti informatici siano conservati in formato aperto e rimette a un decreto del Mise, da adottarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore e previo parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di dettaglio per l’interscambio di dati mediante il BRIS (“Business Registers Interconnection System”) ossia il sistema di interconnessione dei registri delle imprese per favorire la conoscenza delle informazioni societarie.

Più nello specifico, il registro delle imprese di uno Stato Membro, della sede secondaria di una società di capitali dovrà essere comunicata senza indugio – tramite il BRIS – dal medesimo registro a quello dello Stato membro in cui è iscritta la società madre. Quest’ultimo conterrà, altresì, le informazioni sulle operazioni transfrontaliere. Infine, interverranno delle modifiche in riferimento agli articoli 2475 e 2383 del Codice civile: in particolare, è previsto che agli amministratori di S.r.l. si applicheranno le stesse cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori di S.p.A..

 

Manca ancora un ultimo step

Ora, pertanto, si dovrà attendere che il Consiglio Nazionale del Notariato realizzi la piattaforma telematica e definisca i costi di costituzione. Al giorno d’oggi, in Italia, costituire una start up richiede in media 15 giorni e delle spese fisse di 509 euro, a cui il notaio somma dai 1000 ai 3000 euro di onorario. In Inghilterra e Francia, invece, oltre a non esservi l’obbligo di ricorrere al notaio, le tasse di costituzione ammontano rispettivamente a 13 sterline e 268 euro. L’evidente disparità tra gli Stati Membri e la differente semplificazione di procedure amministrative è evidente e al tempo stesso denota una radicata prassi alla difficoltà di uniformarsi a ciò che è nuovo.

 

Conclusioni

Sarebbe auspicabile poter adattare tutti gli aspetti inerenti alla costituzione di società online alla legislazione europea al fine di attuare politiche digital first per le interazioni tra autorità e startup e anche promuovere la creazione rapida di startup per un loro ingresso agevole nel mercato.