QUANTO SONO AL SICURO I NOSTRI DATI? IL CASO CAMBRIDGE ANALYTICA

Il recente scandalo di portata internazionale, legato alle dichiarazioni di Cristopher Wylie, venute alla luce negli ultimi giorni e relative alle metodologie di rilevazione statistica adottate nell’ultima campagna presidenziale Americana, hanno contribuito ad avvalorare il significato dell’identificazione dei dati personali a “nuovo petrolio”. L’ex dipendente di Cambridge Analityca ha denunciato pubblicamente il tacito meccanismo fraudolento relativo al trattamento dei dati compiuto su larga scala, senza consenso degli interessati, realizzato durante la campagna elettorale di Donald Trump.

Leggendo quanto dichiarato dal whistblower[1] americano si apprende infatti che la campagna politica del candidato vincitore delle elezioni presidenziali, affonda le sue radici su una massiva raccolta di dati personali di utenti inconsapevoli, portata avanti dalla Cambridge Analytica a mezzo di un’applicazione dal nome “thisisyourdigitallife”. L’applicativo, apparentemente innocuo, è stato presentato come strumento atto alla raccolta di dati per fini puramente accademici, ottenendo circa 270mila download. Tuttavia la struttura del programma, associata al bacino di utenza di Facebook, ha permesso di profilare circa 50 milioni di utenti. Le informazioni raccolte, secondo le dichiarazioni di Mr. Wylie, sarebbero poi state utilizzare per dare un taglio esponenzialmente più incisivo alla campagna elettorale di Trump, giocando un ruolo decisivo per l’elezione.

L’utilizzo dei dati personali associati a rilevazioni statistiche è un modus operandi che di nuovo ha ben poco, basti pensare a quanto avvenuto nel 2012, in occasione della campagna elettorale portata avanti da Obama. In quel caso si decise di sfruttare le proprietà delle API di Facebook per ottenere informazioni sull’utenza, mentre per la successiva rielezione, lo staff dell’allora Presidente, decise di puntare sull’impiego di App politiche incentrate sulla figura del candidato.

Il caso “Cambridge Analityca” fa riflettere sotto vari punti di vista, soprattutto se lo si interpreta alla luce di quanto recentemente previsto dalla normativa europea in materia di privacy, verosimilmente più pervasiva di quella Americana. Un’operazione di questo tipo, se assoggettata alle previsioni del Regolamento UE 679/2016, risulterebbe contraria a più di una disposizione e sarebbe stata seguita, con tutta probabilità, dall’applicazione di sanzioni assai elevate in capo ai trasgressori.

Al riguardo il Legislatore europeo ha stabilito che “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale” è uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei, sin dal considerando 1[2]. Proseguendo con la lettura del testo, all’art. 5 comma 1 lett a), leggiamo che alla base di un trattamento dei dati personali, si collocano i principi di liceità, correttezza e trasparenza. La raccolta e la gestione delle informazioni effettuate tramite l’app sviluppata da Cambridge Analityca non rispettando nessuno di questi principi, rappresenta esattamente l’opposto di quanto previsto dalla normativa Europea.

Proseguendo l’analisi, risulta soprattutto necessario sciogliere i nodi che riguardano il consenso che, secondo la definizione del Legislatore europeo, deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile[3]. Il consenso, tuttavia assume anche lo status di condizione di liceità (tra le varie) del trattamento stesso, purché sia espresso per una o più specifiche finalità[4]. Nel caso americano, questo non succede: è evidente infatti, che il consenso espresso dagli interessati è ottenuto per finalità accademiche, e non politiche. Da una lettura complessiva dell’intero art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016, dedicato alla liceità del trattamento, inoltre, non risulta soddisfatta nessuna delle condizioni imposte per un gestione dei dati “compliant”. In accordo con la normativa Europea, un trattamento svolto secondo queste modalità, risulta senza dubbio illecito e ne rappresenterebbe una palese violazione, tanto che, qualora si fosse trattata di una questione di interesse Europeo, si sarebbe sicuramente attivato l’impianto sanzionatorio di cui il GDPR è provvisto[5].

Nel caso di specie, nessuna delle disposizioni deporrebbe a favore della Cambridge Analityca, quindi è lecito pensare che la sanzione, in un contesto Europeo, per un caso ad esso assimilabile sarebbe stata probabilmente vicino ai massimi previsti. Nonostante le evidenti criticità della questione, la stessa ci consente di comprendere quali conseguenze possano derivare da un utilizzo illecito dei dati personali. Una normativa adeguata e dotata di un forte impianto sanzionatorio, può avere sicuramente un effetto dissuasivo oltre che di indirizzo, come nel caso del GDPR che, dal prossimo 25 maggio, permetterà di ottenere delle tutele adeguate e delle disposizioni specifiche sulle modalità che dovrebbero caratterizzare un corretto trattamento dei dati personali anche al fine di prevenire simili eventi.

 


[1] termine che identifica un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità attività illecite o fraudolente all’interno del governo, di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda.

[2]Regolamento Europeo 679/2016 considerando 1: “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”

[3] ibidem art.4 comma 11 : “«consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”

[4] ibidem art.6 comma 1 lettera a: “Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”;

[5] Per definirne l’ammontare, si devono considerare diversi fattori, indicati dall’art.83 comma 2, lett. a-c; g.