Promozione di prodotti basati sulle criptovalute: scatta il primo sequestro di un portale specializzato

Il caso “Bitcoin” fa discutere ormai da diverso tempo: le criptovalute infatti sono balzate agli onori della cronaca in molte occasioni, soprattutto nell’ultimo anno, promuovendo un dibattito sulla liceità delle metodologie adottate con riguardo non solo allo scambio, ma anche alla vendita delle stesse. Un primo chiarimento in tal senso ci viene offerto dalla procura capitolina che, a seguito di una recente sentenza del GIP di Roma, ha disposto il sequestro di Crypt.trade, uno dei portali maggiormente in vista nel settore.

Il provvedimento da esito alla denuncia presentata da Consob, a tutela degli investitori, il 13 settembre scorso. Nella delibera 20110 della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa leggiamo che la questione non verte direttamente sullo scambio di criptovalute, bensì sulle modalità di vendita predisposte da Crypt.trade che, avvalendosi di uno schema di tipo piramidale, ha promosso l’acquisto di veri e propri “portafogli di investimento” basati sulle valute virtuali, con la prospettiva di rendimenti mensili compresi tra il 17.7% e il 29%. Proseguendo nella consultazione della delibera, si evince inoltre che il sito non ha fornito le informazioni richieste dalla Consob già a partire dal 19 luglio 2017.

Il provvedimento del Gip chiarisce la questione, stabilendo il sequestro del portale alla luce di quanto disposto dall’art. 166 del decreto legislativo n. 58 del 1998[1] che delinea le misure da adottare in caso di abusivismo[2] nel campo degli investimenti o della gestione collettiva del risparmio ovvero dello svolgimento dell’attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell’albo preposto. Questo fa intendere che il provvedimento non incide nello specifico sulle criptovalute, bensì sui meccanismi predisposti da Crypt.trade per la promozione di prodotti basati sulle stesse. Di fatto la legislazione in materia risulta ancora carente, manifestando un vero e proprio vuoto normativo su cui sarebbe bene intervenire al fine di evitare risvolti inaspettati a danno dei consumatori.

 


[1]Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996
[2] D.lgs 1998/58 art. 166, cc 1-3.