Open data e riutilizzo delle informazioni: le novità introdotte dalle Linee guida AgID e tabella degli adempimenti

Con Determinazione n. 183 del 03 agosto 2023 l’AgID ha adottato le “Linee guida recanti regole tecniche per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico” (nel prosieguo, le “Linee guida”).

Prima di illustrare alcune delle principali novità apportate dall’AgID, si offre di seguito un breve inquadramento della normativa sugli “open data”, nel cui ambito si inseriscono le Linee guida che, dando attuazione all’art. 12 del d. lgs. 36/2006, così come modificato a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico[1], introducono – sottoforma di obblighi, divieti e raccomandazioni – elementi di chiarezza per le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati con l’espresso obiettivo di supportarli nel processo di apertura dei dati e di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Prima ancora, però, è utile evidenziare che le disposizioni contenute nelle Linee guida hanno carattere vincolante, e che le loro violazioni – considerato l’espresso richiamo, operato dall’art. 12 del citato decreto legislativo, all’art. 18-bis, co. 5 del Codice dell’amministrazione digitale – possono essere sanzionate da AgID e possono integrare, altresì, un inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi dell’art. 50 del CAD (D.lgs. 82/2005) [2]. A ciò deve aggiungersi che in caso di violazione delle disposizioni contenute nelle Linee guida, l’interessato può rivolgersi al difensore civico digitale ai sensi dell’art. 17, co. 1-quater del Codice dell’amministrazione digitale.

Breve inquadramento normativo

Norma cardine in materia è il d. lgs. 36/2006, modificato, da ultimo, dal d. lgs. 8 novembre 2021, n. 200 per dare attuazione alla già citata direttiva (UE) 2019/1024, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Il d. lgs. 36/2006, in breve, disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità di:

  • pubbliche amministrazioni,
  • organismi di diritto pubblico,
  • determinate categorie di imprese pubbliche e
  • determinate categorie di imprese private,

prevedendo, in capo a tali categorie di soggetti, in diversa misura, una serie di obblighi tesi a consentire la riutilizzabilità di una determinate categorie di dati e di documenti che sono nella loro disponibilità.

Per meglio comprendere e analizzare la portata e il contenuto delle disposizioni contenute nel d. lgs. 36/2006, è bene tenere a mente gli obiettivi primari che, in primis il legislatore europeo mediante l’adozione della direttiva, quindi quello italiano con il suo recepimento, intendono conseguire: “agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all’intera Unione basati su documenti del settore pubblico e promuovere l’effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle PMI, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e, dall’altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni[3]. E ciò, sul presupposto dell’evidente crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e della altrettanto evidente evoluzione verso una società basata sui dati, anche grazie alla registrata costante evoluzione delle tecnologie per l’analisi, lo sfruttamento e l’elaborazione dei dati.

Fatta questa doverosa premessa, e andando un po’ più nel particolare, il d. lgs. 36/2006, dopo aver genericamente individuato l’oggetto e il suo ambito di applicazione (art. 1), nonché un elenco di tipologie documentali che da questo sono escluse (art. 3),

  • introduce termini e regole da osservare per la corretta gestione delle richieste di riutilizzo dei documenti (art. 5);
  • stabilisce le regole generali della:
    • gratuità nella messa a disposizione dei documenti, e del
    • divieto di stabilire contrattualmente diritti di esclusiva sull’utilizzo dei documenti,

prevedendo contestualmente una serie di deroghe ed eccezioni (rispettivamente, agli artt. 7 e 11);

  • stabilisce obblighi di disclosure e finalizzati alla trasparenza informativa in favore dei terzi nonché ad agevolare l’utilizzo dei documenti (artt. 8 e 9);
  • introduce disposizioni speciali applicabili ai dati dinamici (art. 6), ai dati della ricerca (art. 9-bis) e alle serie specifiche di dati di elevato valore (art. 12-bis).

Il decreto, inoltre, definisce alcuni criteri e modalità che devono essere rispettati nel mettere a disposizione i documenti (in particolare, art. 6), rimandando, poi, all’AgID, l’adozione di regole tecniche (appunto, le Linee guida) per la sua attuazione.

Di notevole interesse è, infine, il principio dell’apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, presente anche nell’art. 50 del CAD [4], sul quale insistono anche le Linee guida, che ne danno anche una definizione.

Vediamo, dunque, di seguito, alcune delle principali novità introdotte dalle nuove Linee guida, anche rispetto alle precedenti Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, pubblicate da AgID con la Determinazione 95/2014, successivamente aggiornate nel 2016.

Considerato il grado di complessità, e i necessari parallelismo e confronto tra le disposizioni del d. lgs. 36/2006 e quelle delle Linee guida che interpreti e operatori sono chiamati a fare, si è ritenuto utile presentare dette novità in forma schematica, mediante una tabella sinottica in cui sono anche riportati i principali obblighi previsti in combinato disposto con il d. lgs. 36/2006[5].

[1] La direttiva (UE) 2019/1024 fa parte di un pacchetto di misure volte a rafforzare l’economia dei dati dell’Unione europea, tra cui lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Chiamata anche «direttiva sui dati aperti», rifonde la direttiva 2003/98/CE e abolisce la direttiva 2003/98/CE e la direttiva 2013/37/UE.

[2] Il mancato adempimento degli obblighi di apertura dei dati di cui all’art. 50 del CAD costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno   specifico risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,  non inferiore al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei dirigenti  competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi  o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

[3] Considerando 70 della direttiva (UE) 2019/1024.

[4] I primi due commi dell’art. 50 del CAD (denominato “Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni” così recitano:

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

[5] Per gli elenchi dettagliati relativi ai documenti oggetto dell’applicazione di tale normativa, nonché di quelli esclusi, e per quelli riguardanti i soggetti destinatari degli obblighi, si richiama il contenuto del paragrafo 1 delle Linee guida oggetto del presente contributo.

Immagine di copertina: Pexel.com