Imposta di bollo dei documenti informatici di rilevanza fiscale: novità e focus

Ormai sono sempre più le imprese, i professionisti e le pubbliche amministrazioni che adottano processi e servizi digitali per la formazione, tenuta e conservazione dei documenti di rilevanza fiscale in modalità completamente informatica.

L’attuale scenario di emergenza sanitaria ha enfatizzato ancor di più l’esigenza e i benefici di una gestione digitale e da remoto dei documenti, è quindi auspicabile che in futuro tutti gli operatori economici e gli enti pubblici si adeguino a questa nuova impostazione.

 

È giunta l’ora “X”

I benefici tangibili ed intangibili nel medio-lungo termine di una gestione completamente informatica della documentazione di un’organizzazione ed in particolare di quella di natura fiscale sono tanti ed è giunta l’ora “X” per cui nei prossimi anni gli imprenditori, le direzioni, i management, i professionisti comprendano, analizzino e adottino nuovi processi digitali nelle proprie organizzazioni.

In questa modalità operativa, non bisogna dimenticarsi che alcuni documenti di rilevanza fiscale sono assoggettati all’imposta di bollo… e se il documento è gestito in tutto il suo ciclo di vita in modo digitale anche l’imposta di bollo deve essere assolta in modo informatico, secondo la modalità stabilita dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.

 

Le fatture e l’assolvimento dell’imposta di bollo

Entrando nel merito, le fatture assoggettate all’imposta di bollo sono quelle relative ad operazioni senza applicazione dell’IVA e di importo maggiore di € 77,47.
Le fatture per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi proprio dell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.

Nel caso delle fatture elettroniche questa annotazione obbligatoria viene soddisfatta dalle specifiche sul tracciato della fattura che impongono al contribuente nei casi previsti di dichiarare l’assoggettamento all’imposta valorizzando con “SI” il campo 2.1.1.6.1 e con “2.00” il campo 2.1.1.6.2 , precisando che la valorizzazione di questo ultimo campo diverrà facoltativa nel nuovo tracciato valido dal 1 ottobre 2020 di cui al Provvedimento del 20 aprile 2020.

Il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per le fatture elettroniche che sono state emesse in un trimestre solare va assolto entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento, tramite pagamento con il modello F24 esclusivamente telematico oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP.

 

Le novità introdotte dal “Decreto Liquidità”

Il recente Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, cosiddetto Decreto Liquidità, ha stabilito con l’art. 26 una semplificazione per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per i contribuenti che sono su soglie di pagamento basse, prevedendo a regime nuovi termini di scadenza per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell’anno solare, a condizione che l’importo da versare sia inferiore ad euro 250.

La semplificazione chiarita anche dal punto 10 della Circolare 9/E del 13 aprile 2020 prevede che per fruire dello slittamento della data di scadenza del versamento occorrerà tener conto dell’ammontare dell’imposta di bollo relativa sia al primo trimestre che al secondo trimestre.

La regola da seguire diventa quindi la seguente:

  1. in linea generale, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va assolta entro il 20 del mese successivo al trimestre di emissione di riferimento, ricordandosi che l’emissione viene registrata dal Sistema di Interscambio con la data di consegna o con la data di messa a disposizione a seconda dei vari casi descritti nella pagina web di assistenza dell’Agenzia delle Entrate;
  2. se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio;
  3. tale ultima scadenza potrà essere ulteriormente prorogata nell’ipotesi in cui l’importo complessivo dell’imposta di bollo, determinato dalla somma dell’importo relativo sia al primo che al secondo trimestre dell’anno solare, sia ugualmente inferiore a 250 euro.
    In tal caso, infatti, il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020;
  4. la disposizione in esame non modifica i termini di versamento relativi all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse sia nel terzo che nel quarto trimestre dell’anno solare.

 

Ulteriori regole sull’imposta di bollo

Per il pagamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti o dei loro delegati un servizio gratuito sul portale web Fatture e Corrispettivi denominato Pagamento imposta di bollo che però tiene conto solo delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio con il campo Bollo valorizzato a SI.

Rimane sempre valido il pagamento con F24 telematico oppure per gli enti pubblici con “F24-EP” con i seguenti codici tributi:
2521 – primo trimestre
2522 – secondo trimestre
2523 – terzo trimestre
2524 – quarto trimestre
2525 – in caso di pagamento di sanzioni;
2526 – in caso di pagamento di interessi.

Sempre sull’imposta di bollo delle fatture elettroniche, il Decreto Fiscale 124/2019 ed in particolare l’art. 17 ha stabilito che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta ad un terzo, nonchè degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

 

L’imposta di bollo sui libri contabili

L’imposta di bollo sul documento informatico, tuttavia, riguarda anche alcuni registri e i libri contabili nel caso questi siano emessi, tenuti e conservato nella modalità informatica e secondo gli obblighi disciplinati dal D.M. 17 giugno 2014.
In tal caso, la norma prevede che il pagamento posticipato dell’imposta di bollo sia assolto in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale.

Cambia inoltre il calcolo dell’imposta di bollo dovuta che spesso diventa vantaggioso per i contribuenti, in quanto per i documenti informatici libri e registri non si calcola più ogni 100 pagine o frazioni di esse, ma l’imposta di euro 16,00 è calcolata ogni 2.500 registrazioni o frazioni (va considerata la tariffa di euro 32,00 per imprenditori commerciali individuali, società di persone, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni).

Con la risoluzione n. 161 del 2007 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “registrazione” debba intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, nonché la registrazione della nota integrativa, mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate, quindi basta calcolare le registrazioni contabili.

Non resta altro che evitare di conservare su carta i documenti di rilevanza fiscale e di iniziare a gestire anche l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti che la prevedono nella modalità informatica e nei tempi previsti. Calcolando l’imposta di bollo sul proprio libro giornale con la nuova regola di calcolo ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse si potrebbe scoprire di generare un risparmio per la propria organizzazione rispetto al tradizionale calcolo da applicare ogni 100 pagine o frazioni  nella tradizionale ed ormai arcaica conservazione cartacea!

 

di Fabrizio Lupone, Esperto in Digitalizzazione e Fatturazione Elettronica,
componente del network professionale D&L NET