di Saveria Coronese
Si è concluso con un accoglimento il ricorso che ha visto il Codacons parte civile contro il Ministero della giustizia per l’annullamento degli atti applicativi del diritto di copia per floppy disk e cd a supporti informatici di tipologia diversa – previsto dalla tabella dell’allegato n.8 del T.U. n.115/2002 – e per la restituzione degli importi che, a tale titolo, erano già stati versati.
Il caso riguarda dei soggetti, parti offese di un singolo processo penale (già di per sé molto delicato, trattandosi del processo relativo al, purtroppo noto, naufragio della Concordia), obbligati a pagare una somma spropositata, dovuta a titolo di diritti di copia, per l’estrazione di materiale contenuto su supporto informatico.
Nello specifico è stata applicata la disciplina prevista dal citato allegato 8 al T.U., la quale però aveva ad oggetto il CD, strumento di cui si usufruiva in prevalenza quando il testo è stato emanato e oramai superato dai nuovi supporti caratterizzati da una capacità di memorizzazione di gran lunga maggiore, senza contare l’intervento meccanico richiesto per la sua duplicazione e che “giustificava”, in tal senso, un costo di Euro 295,16 per ciascun supporto.
Si è notato come, applicando la citata disposizione, si precluderebbe la possibilità di “azionare il proprio diritto di difesa anche mediante l’accesso in via informatica o telematica ad ogni documentazione via via utile a tal fine”.
Bisogna considerare inoltre che, vista la presenza al giorno d’oggi di svariati tipi di supporto informatico, ognuno con le proprie diverse capacità, non appare possibile riferire i costi del servizio di copia e certificazione dei dati utili alla difesa in giudizio alla insindacabile decisione dell’Amministrazione giudiziaria sulla tipologia e il numero degli strumenti usufruibili.
Pertanto, il Collegio si è pronunciato ritenendo che gli Uffici giudiziari possano chiedere, relativamente alla copia della documentazione in atti necessaria per la difesa mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD, in maniera esclusiva e per una sola volta, l’importo forfetario di Euro 295,16, in attesa del regolamento previsto dall’articolo 40 del DPR 115/02.
La sentenza avrebbe quindi il merito di rendere meno oneroso l’esercizio del proprio diritto di difesa, non ostacolandolo con diritti di copia ingiustificati per gli attuali strumenti informatici a disposizione.