Il percorso di armonizzazione della normativa nazionale con le disposizioni del “Regolamento privacy” europeo, prosegue continuando a rivelare non poche criticità, alimentando il dibattito tra gli esperti del settore.
Al centro dell’attenzione in questi giorni è una delle figure appartenenti al complesso ecostistema professionale del settore, ossia quella del Responsabile interno del trattamento – ex art. 29 del nostro Codice – che continua ad esistere nonostante alcuni abbiano individuato nella sua sopravvivenza una contraddizione diretta con l’art. 28 del GDPR che invece si (pre)occupa esclusivamente dei responsabili esterni.
Alcune voci autorevoli ritengono di fatto che l’art. 28 del GDPR preveda l’abrogazione implicita della nomina interna di un Responsabile del trattamento dei dati personali, ipotizzando uno scenario diametralmente opposto a quello attuale, che in molti ritengono invece essere pienamente praticabile, stando ai dettami normativi del nostro ordinamento.
Sul tema vi proponiamo la lucida analisi dell’avv. Andrea Lisi, nata a seguito del confronto con altri esponenti del settore e presentata attraverso il suo canale Linkedin.
Potrete consultare la versione integrale dell’articolo al seguente link.