Decreto Legge: obbligatorietà del Green Pass

Dal 15 ottobre 2021 l’Italia sarà il primo paese Europeo in cui sarà necessario esibire la certificazione verde per accedere in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre, ha infatti approvato all’unanimità il Decreto Legge riguardante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, che estende l’obbligo di green pass a tutti i lavoratori. L’obiettivo dichiarato dall’Esecutivo è quello di aumentare il più rapidamente possibile la percentuale di popolazione vaccinata.

Suggerimenti operativi sulle modalità di verifica della certificazione verde Covid-19

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Green pass per tutti i lavoratori

L’obbligo di certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro coinvolge, da un lato, tutti i lavoratori e dipendenti appartenenti al settore privato, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari. Dall’altro, tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni e delle Autorità Amministrative Indipendenti, “ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale”. Il provvedimento, pertanto, interessa anche i sindaci, i presidenti di Regione, i consiglieri comunali e, tra gli organi costituzionali, il Quirinale, la Corte costituzionale e le cariche elettive delle camere; al Parlamento, invece, il decreto non si può applicare in virtù del principio di autodichiarazione.

Inoltre, l’obbligo di esibire la certificazione verde vale anche per il settore della giustizia: i magistrati, inclusi quelli onorari, gli avvocati, i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che dovranno accedere agli uffici giudiziari. Dovrebbero essere esenti, ad oggi, gli Avvocati che dovranno accedere alle aule di giustizia.

Esenzioni

L’obbligo non si applicherà ai soggetti disabili o affetti da patologie ostative certificate, nonché a tutti i soggetti esentati dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica; per costoro verrà istituito un Fondo per la gratuità dei tamponi.

Per quanto concerne il costo dei tamponi, il provvedimento prevede prezzi calmierati fino al 31 dicembre: 8 euro per i minorenni e 15 euro per i maggiorenni. Coloro che non si adegueranno non solo incorreranno in una sanzione amministrativa da 1000 a 10.000 euro, ma rischieranno anche la chiusura dell’attività per una durata di 5 giorni.

Controlli e sanzioni

La verifica del rispetto delle prescrizioni è affidata ai datori di lavoro, i quali avranno fino al 15 ottobre per definire le modalità di verifica e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I controlli saranno effettuati a campione o, preferibilmente, all’accesso sul luogo di lavoro. Al momento della verifica, chi non esibirà il green pass non potrà accedere all’interno del luogo di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nel settore pubblico, e solo un giorno nel privato, il lavoratore sarà sanzionato con una sospensione senza retribuzione e potrà essere riammesso in servizio solo una volta ottenuta la certificazione. Tale sospensione, tuttavia, non è qualificabile come sanzione disciplinare e il lavoratore avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che eluderanno i controlli e per i datori che non effettueranno verifiche, invece, sono previste sanzioni pecuniarie che oscillano, rispettivamente, da 600 a 1500 euro e da 400 a 1000 euro.

Le piccole imprese avranno anche modo di sostituire il lavoratore sospeso ove ci fosse la necessità, per un periodo non superiore a 10 giorni.

Conclusioni

Un Decreto Legge che inevitabilmente ha creato non poche discussioni e dubbi normativi e giurisprudenziali. Tuttavia, occorre tener presente che il diritto al lavoro è un diritto costituzionalmente garantito all’art. 1, comma 1, della nostra Carta Costituzionale allo stesso modo lo è la tutela della salute (art. 32 Cost.) non solo dell’individuo, ma dell’intera collettività. Spetta allo Stato fare il possibile affinché questo diritto venga garantito, anche nel caso in cui ciò dovesse comportare la limitazione di altri diritti.

La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), lo scorso 29 agosto, ha dichiarato che l’obbligo di vaccinarsi non viola alcun diritto umano.

Diverse sono, anche, state le Sentenze di Tribunali nel nostro Paese, ultimo il Tar del Friuli Venezia Giulia che hanno delineato il diritto alla salute preponderante nell’interesse non solo individuale ma, altresì, collettivo.

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