In merito all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy, richiamiamo l’attenzione su quanto stabilito dalla sentenza della Corte dei Conti (n.429/2019), sul tema della responsabilità per danno erariale subito dall’Ente pubblico a causa della condotta negligente ascrivibile al proprio rappresentante legale.
Privacy e responsabilità
Secondo i giudici della Corte dei conti- Sezione giurisdizionale della Calabria l’Ente pubblico può rivalersi sul funzionario che abbia omesso di adempiere agli obblighi previsti dalla disciplina in materia di dati personali, determinando in capo all’Ente un danno (cd. danno erariale) consistente nel depauperamento patrimoniale dovuto al pagamento della sanzione amministrativa.
La sentenza, in particolare, riconosce la responsabilità del Presidente della Regione Calabria, condannato al pagamento di 66 mila euro in favore della Regione, già colpita da una sanzione amministrativa pari a 80 mila euro, in forza dell’accertamento di violazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
La denuncia di una dipendente
La vicenda trae origine dalla denuncia indirizzata all’Autorità Garante da una dipendente regionale, che imputava a due dirigenti (di cui uno era il Presidente della Regione) una serie di condotte vessatorie e produttive di pregiudizio psico-fisico, attuate a seguito dell’accesso da parte di questi ultimi a documenti contenenti informazioni afferenti allo stato di salute della donna.
Quest’ultima, in particolare, lamentava la scarsità di tutela dei propri dati personali e l’ostensibilità degli stessi in misura palesemente superiore a quella consentita, affermando che:
- la documentazione sanitaria era conservata in un comune faldone, privo di misure di sicurezza;
- i dirigenti che avevano proposto istanza di accesso avevano, in precedenza, avuto accesso libero e diretto alla documentazione sanitaria;
- in via generale, i dirigenti del Dipartimento Organizzazione e personale avevano libero accesso ai documenti dei dipendenti, anche ove contenenti dati attinenti allo stato di salute.
Il dirigente pubblico è tenuto a risarcire l’Ente
La condotta negligente dei dirigenti ha causato l’irrogazione di una sanzione da parte del Garante (di 80 mila euro) per violazione, in primo luogo, dell’art. 157 del Codice relativo al tardivo riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità e, in secondo luogo, dell’art. 30 (poi abrogato), in relazione alla mancata designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali e al mancato rispetto delle misure di sicurezza, individuate sia in relazione ai dati informatici che per i dati non informatici.
Come rilevato dal collegio giudicante, le violazioni erano individuate, per l’appunto, nell’inosservanza di elementari cautele idonee a tutelare la riservatezza degli interessati nell’ambito del trattamento dei dati personali.
La posizione del Presidente della Regione
Alla luce di quanto esposto il Procuratore regionale della Corte dei Conti ha promosso nei confronti dell’allora Presidente della Regione il giudizio di responsabilità risarcitoria erariale che il Collegio contabile – con la sentenza n. 429/2019– ha ritenuto meritevole di accoglimento, condannando il convenuto al pagamento, in favore della Regione Calabria, della somma di euro 66.000,00, oltre alle spese.