In estrema sintesi, è questa la massima che emerge dalla
sentenza della Sezione V penale della Corte di Cassazione del 23 aprile 2014,
n. 25774.
Il caso di specie nasce in seguito alla creazione, da parte di
un soggetto, di un account su un social network in cui erano state utilizzate
le foto e le generalità di un’altra persona, totalmente ignara dell’accaduto.
L’imputato non si era limitato alla creazione del profilo,
ma interagiva inoltre con le altre persone iscritte al social network utilizzando
il nominativo e l’immagine dell’altra persona e attribuendo a quest’ultima
delle frasi e dei comportamenti spiacevoli e poco convenienti che gli altri
utenti del social associavano, quindi, erroneamente alla persona offesa.
Appare evidente, dunque, che a causa della condotta posta in
essere dall’imputato, risultata ingannevole nei confronti di tutti gli utenti
della rete internet con i quali era entrato in relazione con quelle false
generalità, la reputazione, l’immagine e l’identità della persona offesa
abbiano subito una particolare lesione.
Ed è proprio sugli elementi della sostituzione della
persona, ai sensi dell’art. 494 c.p., e della pubblica fede che la Corte
di Cassazione ha fondato la sua decisione di rigetto del ricorso e condanna
dell’imputato.
L’art. 494 c.p., infatti, condanna la condotta di colui che
sostituisce alla propria persona quella altrui, tramite l’assegnazione a sé
stesso o a terzi di un nome, di uno stato ovvero di una qualità alla quale la
legge conferisce effetti giuridici.
Dunque, affinché si verifichi il reato di sostituzione di
persona è necessario che l’atteggiamento posto in essere dall’individuo consista
nell’assunzione dell’identità e delle condizioni sociali di un altro soggetto,
in tal modo alterando a proprio piacimento l’immagine pubblica di una persona
che si vede attribuite delle azioni o condizioni non
corrispondenti alla sua personalità e raggirando, inoltre, i consociati che
con lui si rapportano.
Deve sussistere, inoltre, in capo a chi sostituisce alla
propria l’altrui persona, il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un
vantaggio (patrimoniale e non), oppure di cagionare ad altri un danno, tutti
requisiti che la Corte ha riscontrato nel caso in questione e in altri di
recente soluzione.
In definitiva, la Suprema Corte ha ritenuto che il soggetto
che crei un falso account utilizzando generalità e foto di un’altra persona
compia un delitto contro la pubblica fede, in quanto in tale condotta si
ravvisa un pregiudizio causato dagli inganni posti in essere e relativi “alla
vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali”.