Attività giornalistica ed essenzialità dell’informazione: il caso giunto all’attenzione del Garante

È possibile la diffusione integrale degli atti d’indagine? Per rispondere a questa domanda consideriamo il reclamo giunto all’attenzione del Garante che ha ad oggetto una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (e non solo) a seguito della diffusione su una testata giornalistica on line del link relativi all’avviso integrale di conclusione delle indagini preliminari, condotte nei confronti dei reclamanti.

 

Il fatto…

I soggetti interessati lamentavano di avere avuto conoscenza dell’indagine che li riguardava, attraverso la lettura sulla testata giornalistica online Casertace.net, di diversi articoli relativi al procedimento penale che li vedeva indagati.

Secondo i reclamanti inoltre, la pubblicazione dei capi di imputazione e la diffusione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ancor prima della notifica agli indagati, rappresenta una violazione degli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale, i quali vietano la pubblicazione anche parziale con mezzo stampa di atti coperti da segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari” e sanciscono “la segretezza degli atti di indagine non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

 

Limiti del diritto di cronaca e pubblicazione dei dati identificativi dell’indagato

Secondo quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art.137 co.3) e dalle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, al giornalista è permesso pubblicare dati identificativi delle persone sottoposte a procedimento penale nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico».
Dunque, l’Autorità Garante ha riconosciuto la liceità della pubblicazione della notizia relativa alla conclusione di un procedimento penale, poiché si tratta di notizia di interesse pubblico, purché contenuta nei limiti dell’essenzialità dell’informazione.

 

…e la diffusione integrale degli atti di indagine

Diversa invece è la questione della diffusione integrale dell’avviso di conclusione delle indagini, nel quale accanto a ciascuno dei nomi degli indagati compaiono altre informazioni personali quali l’indirizzo dell’abitazione, il numero di telefono professionale e, in alcuni casi, anche il numero di cellulare. La pubblicazione di tali informazioni risulta infatti, sicuramente eccedente rispetto alla necessità di informare su un fatto di interesse pubblico.

 

Conclusioni

L’Autorità Garante ha dunque dichiarato l’illegittimità della diffusione del link all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto contrario al requisito dell’essenzialità dell’informazione stabilito con riguardo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, vietando alla testata online l’ulteriore diffusione del link.