Prevenzione dell’assenteismo: il Garante boccia i sistemi di verifica biometrica

Il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,  nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo, ha espresso importanti considerazioni relative all’impiego (previsto per tutte le Pubbliche Amministrazioni) di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso.

Secondo l’Autorità Garante, le norme previste nel ddl Concretezza relative all’introduzione di sistemi di verifica biometrica non rispettano i “criteri di necessità e proporzionalità”[1] in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo per l’invasività di tali forme di verifica e le implicazioni proprie della particolare natura del dato.

Il rispetto di tali principi avrebbe una portata normativa effettiva solo laddove la possibilità di ricorrere ai sistemi di rilevazione biometrica e videoriprese, sarebbe intesa come alternativa e non obbligatoria e dunque ammessa solo al ricorrere di particolari esigenze considerando fattori di rischio specifici (quali ad esempio in le dimensioni dell’ente, il numero di dipendenti,ecc) e non in maniera generalizzata e tutte le Pubbliche Amministrazioni.

In definitiva, secondo Antonello Soro sarebbe opportuno modificare il testo della norma, attualmente difficilmente compatibile con il criterio di “necessità nel rispetto del principio di proporzionalità” previsto dalla disciplina europea.


[1] A tal punto si veda: art.5 par.1 lett c) del Regolamento (UE) 679/2016 “ I dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)”; Art. 52 Carta di Nizza: Portata e interpretazione dei diritti e dei principi:” Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”