Videoriprese non autorizzate sul luogo di lavoro: non sempre inutilizzabili

La Cassazione penale, sez. VI, con la sua sentenza del 14/12/2015 n. 49286, ha stabilito che i risultati di videoriprese effettuate in una specifica area di un’azienda sono utilizzabili solo a patto che la stessa non sia anche la sede di lavoro propria del soggetto ripreso e, in quanto tale, tutelata dalle garanzie proprie del domicilio. La Suprema Corte si è pronunciata in tal senso dopo il ricorso operato da parte di un soggetto imputato di concorso in peculato continuato, il quale, nella sua veste di incaricato di un pubblico servizio presso una società partecipata da un Comune siciliano, si era impossessato di alcuni beni della società stessa. Tutti gli elementi probatori a carico dell’indagato erano stati desunti da mirate operazioni di osservazione diretta e, altresì, dalle videoriprese effettuate nell’area del deposito della società, più precisamente, come si legge nella sentenza in commento, “presso il piazzale antistante il magazzino e le parti comuni, interne, dell’azienda”.
Alla luce di ciò e per la gravità degli indizi di colpevolezza, era stata disposta nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, considerato, inoltre, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello contestato. L’indagato, però, proponeva avverso l’ordinanza cautelare l’istanza di riesame e, in seguito al rigetto di quest’ultima, ricorreva per Cassazione.Questa vicenda e la pronuncia della Corte fanno riflettere sull’utilizzabilità delle videoriprese sul posto di lavoro: secondo la tesi della difesa, esse non sarebbero dovute essere considerate materiale probatorio a carico dell’indagato, essendo state disposte in assenza di autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari (GIP) e risultando, pertanto, illegittime e inutilizzabili. A tal proposito, nella pronuncia della Cassazione viene richiamata una decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 26795/2006, cosiddetta sentenza Prisco, nella quale si legge che “le videoregistrazioni in ambiti non riconducibili alla nozione di domicilio costituiscono prove “atipiche”, soggette alla disciplina dell’articolo 189 c.p.p., e, pertanto, i servizi di osservazione attuati dalla p.g. con telecamere installate in luoghi aperti al pubblico o esposti al pubblico non configurano una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell’art. 266, comma 2, c.p.p. e non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari”. Questo esclude, quindi, “la complementare omologazione a un “domicilio” del luogo interno alla società in questione ove sono state attivate le videoriprese, atteso che per “ufficio” tutelato dalla garanzia del domicilio ex art. 614 c.p. deve intendersi la sede di lavoro propria del singolo soggetto titolare di un autonomo potere di permanervi e di precludere l’ingresso ad altri contro la sua volontà”.La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto legittimo l’utilizzo, quali elementi probatori a carico dell’indagato, delle videoriprese realizzate all’interno del deposito aziendale, anche se prive dell’autorizzazione del GIP, in quanto trattasi di luogo non riconducibile alla nozione di domicilio privato.Nel caso in esame, all’area del deposito aziendale sottoposta a videoriprese è estranea qualsiasi garanzia di riservatezza delle persone che vi accedano o la frequentino, in quanto, come si legge nella sentenza, “il piazzale antistante il magazzino e le parti comuni dell’azienda non sono estensione di un domicilio privato, non essendovi affatto la possibilità per ciascuno dei numerosi dipendenti di fruirne con una pienezza corrispondente a un domicilio”.Appare opportuno, pertanto, riflettere sul significato di “domicilio”. Nella citata sentenza Prisco, la Corte ha affermato che le videoriprese effettuate al di fuori di un procedimento penale sono acquisibili come mezzo di prova ex art.234 c.p.p., mentre quelle eseguite nel corso delle indagini sono acquisibili in giudizio come prova atipica ai sensi dell’art.189 c.p.p. Ovviamente, la situazione cambia nel caso in cui le riprese video siano realizzate in luoghi di privata dimora o in luoghi in cui possa essere vantata una legittima aspettativa di privacy: in questi casi, infatti, entra in gioco anche la Carta Costituzionale e, specificamente, le norme poste a tutela del domicilio (art.14) e della riservatezza (art.2), le quali impongono dei limiti all’esercizio di un eventuale contrapposto diritto altrui, sia esso pubblico o privato.I giudici della Cassazione nella sentenza del 2006 hanno stabilito che “la tutela costituzionale del domicilio va tuttavia limitata ai luoghi con i quali la persona abbia un rapporto stabile, sicché, quando si tratti di tutelare solo la riservatezza, la prova atipica (nel caso de quo la videoregistrazione) può essere ammessa con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Non sono pertanto ammissibili riprese visive effettuate, ai fini del processo, in ambito domiciliare mentre vanno autorizzate dall’autorità giudiziaria procedente (p.m. o giudice) le riprese visive che, pur non comportando un’intrusione domiciliare, violino la riservatezza personale”.
Inoltre, anche la Corte Costituzionale, in una sua pronuncia del 2008, ha ristretto ancora di più l’ambito di tutela, affermando che “affinché scatti la protezione dell’art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l’azione – pur svolgendosi in luoghi di privata dimora – può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza”.Proprio tramite queste riflessioni, la Corte di Cassazione si è quindi pronunciata rigettando il ricorso dell’imputato e dichiarando pienamente utilizzabili i risultati delle videoriprese.