Diritto di cronaca o diritto alla riservatezza dell’individuo, è questo il dilemma

A seguito di un grave fatto di cronaca accaduto a Roma, avente come oggetto l’omicidio di un giovane, alcune testate giornalistiche hanno reso pubbliche le immagini di alcune persone che erano state fermate perché sospettate di avere una connessione con l’omicidio. Nello specifico, le foto pubblicate ritraevano dei ragazzi, i cui volti erano chiaramente distinguibili, mentre si trovavano “in evidente stato di costrizione fisica” a causa delle manette ai polsi.

Il diritto di cronaca e Privacy

A tal proposito, in un primo intervento il Garante, pur riconoscendo l’importanza del diritto di cronaca e di una corretta informazione, poneva in evidenza come non potessero essere pubblicate immagini di persone soggette a coercizione fisica, come previsto dall’art. 114 comma 6 Codice di Procedura Penale: “È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”.

La ratio sottesa alla sopracitata norma si esplica nella necessità di tutelare e preservare la dignità della persona in manette.

Il successivo intervento e le giustificazioni fornite dal Titolare del trattamento, nella specie l’editore della testata, non sono stati ritenuti sufficienti da parte dell’Autorità per la protezione dei dati.

La posizione del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato lapidario sul punto. L’Autorità ha espressamente statuito che pubblicare le immagini di persone in stato di arresto, senza il loro consenso costituisce un fatto lesivo della dignità. Inoltre, il Garante ha aggiunto che non è sufficiente provvedere a censurare le manette ai polsi delle persone arrestate se le stesse possono essere identificabili. Non basta neanche ricorrere a metodi di pixelatura dell’immagine.

Per i motivi sopra analizzati, l’Autorità ha comminato una sanzione pari a euro 20.000 alla testata giornalistica nazionale per non aver rispettato, a differenza invece degli altri giornali interessati, un primo provvedimento con il quale si chiedeva la temporanea limitazione del trattamento delle immagini dei soggetti interessati.

Il valore della tutela

L’Autorità Garante ha voluto ribadire, in questo modo, che la tutela riservata a questi soggetti deve essere sempre effettiva e concreta. L’Autorità ha irrogato la sanzione non solo tenendo conto della violazione, da parte del quotidiano, dell’art. 114 del codice di procedura penale, ma anche tenendo presente il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dati e delle regole deontologiche dell’ordine dei giornalisti.

In particolare, nel caso di specie, il Garante ha constatato l’esistenza di una violazione della dignità delle persone riprese, per via dell’assenza del loro consenso alla pubblicazione delle immagini che le ritraevano ammanettate. Inoltre, l’Autorità Garante ha vietato al quotidiano un’ulteriore trattamento delle relative immagini, facendo però salva la loro conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Infine, il Garante ha manifestato la volontà di sfruttare la presente occasione per ricordare e invitare tutte le testate giornalistiche nazionali a tenersi costantemente aggiornati sulla normativa a tutela dei dati personali e ad adeguarsi puntualmente alla stessa. Ciò per evitare, in futuro, simili violazioni.

Conclusioni

Dalla lettura del provvedimento in esame emerge chiaramente l’obiettivo del Garante a garantire un’adeguata e concreta tutela del diritto alla riservatezza dell’individuo. È necessario, infatti, secondo il Garante, rispettare il già presente e completo quadro normativo a protezione di tutte le quelle persone che si ritrovano in simili situazioni. Il messaggio del Garante è chiaro, la dignità delle persone va oltre anche al diritto-dovere di cronaca allorquando vi sono pubblicazioni di fatti lesivi oltre al diritto di informazione.