Verifica del Green pass e protezione dei dati personali: segnalazione del Garante

L’obbligo di verifica del Green pass introdotto dal decreto-legge n. 127/2021

Come noto, tra le novità che sono state introdotte dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 vi è l’obbligo, in capo ai datori di lavoro pubblici e privati, di verificare che i lavoratori e altre categorie di soggetti che accedono ai luoghi di lavoro siano in possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass), nonché di definire le modalità operative per l’organizzazione di tali verifiche.

Proposte di modifica

Ebbene, alcune modifiche proposte contenute nel disegno di legge riguardano proprio il meccanismo della verifica del Green pass da parte dei lavoratori. In particolare, il disegno di legge prevede che i lavoratori – in ambito privato e pubblico – possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia del proprio green pass. Tale possibilità, si legge nel disegno di legge, sarebbe finalizzata a semplificare e razionalizzare le verifiche. La proposta di modifica contenuta nel disegno di legge prevede inoltre l’esonero, da parte dei rispettivi datori di lavoro, dai controlli del possesso del Green pass sui lavoratori che hanno consegnato detta certificazione.

…e il loro impatto in materia di protezione dei dati personali

Dette modifiche, ove approvate in sede di conversione, inciderebbero in maniera rilevante, e negativamente, sulla protezione dei dati personali, quindi sui connessi diritti e le libertà dei lavoratori interessati.

Difatti, il Garante per la protezione dei dati personali invia un’attenta segnalazione indirizzata al Parlamento e al Governo in merito al citato disegno di legge. L’Autorità rileva preliminarmente come l’esenzione dai controlli, così come attualmente previsti dal Decreto, rischia di eludere la finalità di sanità pubblica sottesa al meccanismo del Green pass: ciò in quanto la dinamicità e la potenziale variabilità della condizione sanitaria dell’intestatario del Green pass sono idonee a determinare il sopravvenuto venire meno della validità del Green pass.

L’Autorità, poi, sottolinea come la legittimazione a conservare copia del Green pass contrasti con il divieto di conservazione dei dati personali risultanti da verifiche svolte per scopi non medici, previsto al Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953. Divieto che “è funzionale, essenzialmente, a garantire la riservatezza non solo dei dati sulla condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione), ma anche delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale”.  In ambito lavorativo, la condivisione di tali informazioni potrebbe dare luogo a discriminazioni e la possibilità di consegna del Green pass potrebbe ledere il diritto di autodeterminazione e riservatezza della persona.

La criticità dell’interpretazione

Infine, si rileva come la norma, nella sua formulazione, presta il fianco a diverse interpretazioni. Non è del tutto chiaro, se il lavoratore possa pretendere la conservazione del Green pass da parte del datore di lavoro, oppure se possa solo avanzare una richiesta in tal senso rimettendo poi al datore di lavoro la scelta al riguardo. Alla luce della previsione dell’obbligo di verifica in capo al datore di lavoro, si ritiene debba prevalere tale ultima opzione interpretativa, con la conseguente riconducibilità al datore di lavoro della scelta al riguardo, che, lo si ricorda, deve essere presa nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e in difesa dei diritti e delle libertà del lavoratore.

Conclusioni

Le proposte di conversione del Decreto denotano un preoccupante – e recidivo[1]atteggiamento di “leggerezza” da parte dell’organo legislativo nazionale con riguardo al diritto alla protezione dei dati personali, quando invece tale diritto dovrebbe essere considerato per quello che effettivamente rappresenta nella odierna società dell’informazione: un baluardo a tutela dei diritti delle persone fisiche e, nel caso in questione, della dignità del lavoratore.

[1] Il riferimento è, da ultimo, a quanto previsto dall’art. 9 del c.d. DL Capienze. Sul punto si rimanda all’intervento dell’avv. Andrea Lisi sul Agenzia DIRE.

I professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy

Master Universitario di 1° livello in elearning

Organizzato da Unitelma Sapienza

Destinatari sono i dirigenti, funzionari e operatori di imprese e pubbliche amministrazioni, nonché liberi professionisti, neolaureati e interessati alla materia.

Il Master intende fornire ai partecipanti una preparazione manageriale, completa e multidisciplinare necessaria ad affrontare e risolvere le sfide poste dalla progressiva digitalizzazione degli enti, sia pubblici che privati anche alla luce delle novità introdotte nel contesto normativo europeo.