Trasferimento quote societarie: finalmente operative le modalità di registrazione telematica degli atti sottoscritti con firma digitale! A cura di Avv. Luigi Foglia

Trasferimento quote societarie: finalmente operative le modalità di registrazione telematica degli atti sottoscritti con firma digitale 


A cura di Avv. Luigi Foglia – Digital & Law Department







Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le modalità di registrazione dei trasferimenti di Quote societarie effettuate con atto  sottoscritto mediante apposizione di Firma Digitale






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Pubblicato sul sito delle Agenzia delle Entrate un provvedimento che stabilisce termini e modalità per gli adempimenti relativi alla registrazione degli atti di trasferimento delle quote societarie sottoscritti con firma digitale.





Le nuove disposizioni, che diventeranno operative dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sul sito, danno attuazione agli obblighi, stabiliti dal Dl “anticrisi”, relativi agli atti di cessione di quote sociali “digitali”, introdotti dal decreto legge 112/2008.



L’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto che l’atto di trasferimento delle quote sociali, di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile, possa essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso il competente ufficio del registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340 del 2000, restando salva la disciplina tributaria applicabile agli atti in argomento.





 


Il legislatore ha, pertanto, esteso il trattamento fiscale degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica (articolo 2470, secondo comma, del codice civile) agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale nel rispetto della vigente normativa (articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008). Successivamente, il decreto anticrisi (Dl 185/2008, articolo 16, comma 10-bis) ha disposto l’obbligo, per gli intermediari abilitati, di provvedere in via telematica sia alla registrazione dell’atto che al pagamento delle relative imposte ma non ne aveva indicato le modalità.


In un primo momento l’Ag. Entrate, con la circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008, aveva chiarito che fino a che non sarà predisposta la procedura telematica per la registrazione degli atti di trasferimento delle quote di Srl sottoscritti con firma digitale, l’adempimento sarà assolto mediante presentazione a un qualsiasi ufficio dell’agenzia delle Entrate del “modello 69”, allegando allo stesso il supporto informatico contenente il documento (ad esempio, il cd) e una copia cartacea dello stesso.



Finalmente il provvedimento pubblicato oggi stabilisce in dettaglio le modalità operative per svolgere gli adempimenti e contiene il modello informatico, con le relative specifiche tecniche, per inviare i dati relativi alle operazioni.



Il Provvedimento richiede innanzitutto che per l’esecuzione degli adempimenti gli intermediari, se sprovvisti dell’abilitazione al servizio telematico Entratel dell’Agenzia delle entrate, presentino apposita domanda all’ufficio territorialmente competente della stessa, corredata da autocertificazione con cui attestano la loro iscrizione all’Albo e, in conformità con le prescrizioni di cui al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, l’assenza di provvedimenti di sospensione o di radiazione.



L’atto di trasferimento delle quote di partecipazione deve recare la firma digitale dell’intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione e la marca temporale apposta al momento dell’ultima firma digitale delle parti.



Entro venti giorni dalla stipula dell’atto di trasferimento, l’intermediario deve provvedere a trasmetterlo insieme con il modello informatico contenente le informazioni sul documento da registrare e sul pagamento delle relative imposte. Contestualmente alla registrazione, infatti, gli intermediari devono pagare i tributi dovuti tramite addebito sul proprio conto corrente presso banche convenzionate con l’agenzia delle Entrate.



Trasmesso il modello con i dati, la parola passa all’Ag. Entrate. Se la trasmissione del file è andata a buon fine, l’Agenzia, per via telematica, invia una “ricevuta” in cui ne attesta l’avvenuta ricezione e indica gli estremi di registrazione attribuiti, restituisce l’atto e certifica l’avvenuto addebito delle imposte.



In caso contrario, comunica che il modello informatico è stato respinto. Lo scarto del file può avvenire per diverse cause: il codice di autenticazione non è riconosciuto o risulta duplicato perché per errore il file è stato inviato più volte, il modello informatico inviato non è conforme alle specifiche tecniche, mancano o sono sbagliati gli estremi per il pagamento delle imposte.


La registrazione del documento si considera avvenuta il giorno in cui l’Agenzia riceve correttamente i dati.



Infine viene precisato che l’irregolare funzionamento del servizio Entratel per l’intera giornata della sua erogazione, portato a conoscenza con apposita comunicazione dell’Agenzia delle Entrate con i mezzi ritenuti a tal fine più idonei, comporta che gli adempimenti di cui al presente provvedimento possono essere effettuati secondo le modalità vigenti anteriormente all’entrata in vigore dello stesso.

Redazione13 Gennaio 2016