Sospese le norme su trasparenza e anticorruzione per gli Ordini forensi: in attesa degli adempimenti semplificati

di Sarah Ungaro e Enrica Maio

Nuova tappa nella vicenda che vede contrapposti l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e alcuni Ordini forensi: il Consiglio di Stato ha infatti pronunciato l’ordinanza n. 1093/2016 con cui ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III n. 11392/2015 che confermava l’applicabilità anche agli Ordini professionali delle disposizioni della c.d. Legge anticorruzione (Legge 190/2012) e del c.d. Decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013).

Il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso proposto da alcuni Consigli dell’Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) contro due delibere1 dell’ANAC con cui l’Autorità aveva ritenuto applicabili agli Ordini professionali, in via diretta e senza necessità di ulteriori atti applicativi, la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il Decreto Legislativo n. 33/2013, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il Consiglio di Stato, invece, con la sua ordinanza, ha per il momento accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia della menzionata sentenza del TAR del Lazio, avanzata dal CNF e da alcuni Consigli dell’Ordine degli Avvocati, rinviando per il giudizio di merito al 17 novembre 2016, anche in considerazione degli sviluppi normativi attualmente in itinere, i quali – in base allo schema di riforma del D.Lgs. 33/2013 licenziato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sul sito del Governo – dovrebbero sancire espressamente l’applicabilità anche agli Ordini professionali della disciplina sull’anticorruzione e sulla trasparenza, ma al contempo prevedendo la possibilità per l’ANAC di stabilire per gli stessi Ordini professionali adempimenti in forma semplificata.

Nello specifico, l’ANAC nella sua Delibera n. 145/2014 aveva espresso un parere sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali, affermando che, visto l’articolo 1, comma 59 della l. n. 190/2012, secondo cui le disposizioni di prevenzione della corruzione si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, visto, anche, l’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 68/1986 il quale prevede che “all’interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali”, confermando quindi l’appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e considerando che i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, operanti sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, sono da ritenersi applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.

Pertanto, anche gli Ordini degli avvocati, alla luce della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, devono attualmente predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza (i cui contenuti peraltro, alla luce dell’art. 10 del citato schema di modifica al D.Lgs 33/2013, dovrebbero totalmente confluire nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione) e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, oltre a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere gli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Il TAR del Lazio, nella sentenza su citata, aveva stabilito, poi, che gli Ordini professionali hanno natura pubblica grazie a un “diretto ed espresso riferimento operato dalla legge di riforma dell’ordinamento forense n. 247/2012, coeva alla Legge Delega n. 190/2012 in materia di contrasto alla corruzione”, e devono essere considerati, quindi, enti pubblici non economici.

Il TAR, infatti, aveva respinto anche le tesi dei ricorrenti, secondo cui gli Ordini professionali avrebbero mera natura associativa, autonomia finanziaria ed esclusivo finanziamento mediante i contributi degli iscritti, mentre, come rilevato dai giudici, a prevalere è il fatto che una delle loro funzioni è anche quella di regolamentare la professione forense.

Come già evidenziato, inoltre, recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Il decreto legislativo interviene sulla legge 6 novembre 2012, n. 190, con lo scopo di precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché per ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Inoltre, il provvedimento normativo apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obiettivi di: 

  • prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche;
  • razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;
  • individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Con specifico riferimento agli adempimenti degli Ordini professionali, lo schema di decreto stabilisce, espressamente, all’art. 3 – il quale apporta delle modifiche all’articolo 2 del d.lgs. n. 33/2013 – che “la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 […], si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali.

Tuttavia, risulta al contempo evidente anche l’intento del legislatore di razionalizzare gli adempimenti e gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della loro dimensione organizzativa e delle attività dagli stessi svolte: nello specifico, infatti, il nuovo comma 1-bis che si intende introdurre all’art. 3 del Decreto trasparenza prevede espressamente che l’ANAC, tenuto conto dei principi di proporzionalità e di semplificazione, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria la cui pubblicazione in forma integrale può essere sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, precisando inoltre gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, “prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali”.

Inoltre, lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri contemplerebbe anche la riforma dell’art. 14 del Decreto trasparenza, attualmente dedicato agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico: in particolare, sebbene la novella preveda di introdurre il riferimento ai titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali, anche di carattere elettivo o di esercizio di poteri di indirizzo politico, si stabilisce al contempo che le stesse disposizioni dell’art. 14 trovino applicazione non più per tutte le pubbliche amministrazioni, ma solo per “lo Stato, le regioni e gli enti locali”, escludendo dunque gli Ordini professionali dal novero dei soggetti su cui ricadono gli obblighi di pubblicazione di cui allo stesso art. 14 (che ricomprendono l’atto di nomina o di proclamazione, il curriculum, i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, i dati relativi all’assunzione di altre cariche, con i relativi compensi, in altri enti pubblici o privati o relativi a incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, le dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale del soggetto, del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado).

Pertanto, sebbene agli Ordini professionali si applichino gli adempimenti del Decreto trasparenza, è ragionevole ritenere che questi troveranno concretamente applicazione in modalità semplificata e in forma riassuntiva, proprio in considerazione della natura di questi enti, della loro organizzazione e del ridotto rischio corruttivo delle attività dagli stessi svolte.


 

[1] Delibere ANAC nn. 144 e 145 del 2014.