Notifiche a mezzo PEC: alcune novità recenti

Con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 209 del 15.10.2012, pubblicato in G.U. il 05.12.2012, sono state introdotte novità in tema di notifiche a mezzo posta elettronica certificata.
In particolare sono stati apportati dei cambiamenti al precedente decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011 – riportante il “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” – che si rendevano necessari a seguito dell’intervento del legislatore di cui all’articolo 25 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 “Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile”.
Qui di seguito alcune tra le principali novità introdotte con il decreto n. 209/12 del Ministero della Giustizia:

– nel caso di rigetto del deposito degli atti inviati telematicamente, la possibilità di ripetizione nei termini assegnati o previsti dal codice di procedura civile è concessa anche qualora il rigetto del deposito sia avvenuto per mancata sottoscrizione (art. 1 del decreto n. 209/12);
– non è più necessaria l’attestazione del deposito dell’atto da parte della cancelleria o della segreteria dell’ufficio giudiziario con data e firma per il deposito dell’atto del processo, in quanto il comma 1 dell’art. 15 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 ora stabilisce che “l’atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico”. È stato, infatti, eliminato il riferimento all’attestazione di deposito prevista nella precedente versione (art. 2);
– nel caso in cui venga generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 dell’articolo 51 decreto legge n. 112/2008 pubblicando nel portale dei servizi telematici un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 (art. 3);
– le comunicazioni e le notificazioni tra le parti ex art. 170 del codice di procedura penale, possono avvenire per via telematica e, oltre alle memorie, possono essere trasmesse anche le comparse (art. 5);
– il portale dei servizi telematici e il gestore di servizi telematici garantiscono la disponibilità dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite dall’art. 34 del D.M. n. 44/2011 (art. 6).