I revisori legali non dovranno più comunicare la loro PEC al fisco, il nuovo registro revisori tenuto dal Mef acquisirà d’ufficio gli indirizzi di posta elettronica certificata dei revisori al momento dell’iscrizione.
Questo il chiarimento fornito dalla Direzione centrale accertamento delle Entrate a un’associazione di revisori legali nei giorni scorsi.
Con un provvedimento Entrate-Gdf dell’8 agosto 2014, infatti, sono state stabilite le modalità tecniche dello scambio informativo relativo alle operazioni finanziarie intercorse con l’estero. Tali regole sono state dettate in attuazione della legge n. 97/2013, che ha apportato significative modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale (dl n. 167/1990).
Tra le novità è stato previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia entro il 31 ottobre 2014 l’indirizzo Pec in capo una serie di soggetti: intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e altri soggetti ex articolo 14 del dlgs n. 231/2007. In ottica di semplificazione, tuttavia, con la risoluzione n. 88/E del 2014 le Entrate hanno stabilito l’esonero dall’adempimento per tutti coloro che avessero già comunicato la Pec ai database della p.a. (in particolare Ini-Pec).