LE NUOVE FRONTIERE DELLA DEMATERIALIZZAZIONE, TRA IDENTITÀ DIGITALE E DOMICILIO VIRTUALE

Prosegue il processo di revisione del testo che continuiamo (inutilmente) a chiamare “Codice” dell’ Amministrazione Digitale, giunto oramai alla sua sesta versione.

Non contenti di quanto già fatto con il D.Lgs 179/2016, in data 11 dicembre 2017, il CDM ha approvato in via definitiva un nuovo decreto di modifica al CAD con l’obiettivo di adeguare il nostro ordinamento a quanto previsto dal Regolamento europeo eIDAS (910/2014) ormai entrato pienamente in vigore. La stessa Legge delega ( L. 124/2015, art.1, comma 3) ha previsto la possibilità di adottare un ulteriore decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a distanza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo testo di modifica.

Pur non avendo ancora preso visione del testo normativo approvato in maniera definitiva, è comunque possibile soffermarsi su alcune tematiche maggiormente rilevanti che sono state oggetto di modifica o integrazione da parte del legislatore.

Un primo tema molto caro all’attuale legislatore (nonché al Team digitale che supporta il commissario per l’Agenda digitale italiana) è quello relativo all’identità digitale e di conseguenza al domicilio digitale, laddove il Legislatore rintraccia rispettivamente nello Spid (sistema pubblico di identità digitale) e nella PEC (posta elettronica certificata) dei validi mezzi per il raggiungimento del fine preposto.

Nell’ottica di individuare e regolare gli strumenti utili ad una completa dematerializzazione e digitalizzazione del rapporto tra PA e utenti, viene promosso un vero e proprio ribaltamento concettuale e Spid da semplice strumento d’identificazione si potrebbe tramutare in uno strumento di firma elettronica basato ,appunto, sull’identificazione dell’autore. Questa valorizzazione di Spid potrebbe permettere il già auspicato superamento del pedissequo parallelismo tra documento cartaceo e documento digitale, attraverso la perdita della necessità, ad substantiam o ad probationem, della sottoscrizione in ambito informatico che verrà sostituita dalla certezza dell’autenticazione dell’utente.

Con l’entrata in vigore delle nuove modifiche, si potrebbe giungere al definitivo allontanamento dai formalismi imposti dalla corporeità documentale, approdando ad una gestione più snella, veloce ma non meno garantistica degli atti, così come la natura stessa di un documento dematerializzato impone.

La conquista della frontiera della modernità, in un contesto sempre meno incline a ostacoli e formalismi, intesa come raggiungimento della fluidità della contrattazione, senza comprometterne la certa riconoscibilità della paternità giuridica dell’atto, peraltro appariva già reale in ambito e-commerce.

Il Legislatore ha individuato in Spid il mezzo per l’approdo a quella stessa frontiera anche da parte dell’e-gov, leggendo quindi sotto una luce di tipo evoluzionistico i meccanismi di autenticazione informatica (entity authentication) auspicandone un’ampia diffusione d’utilizzo in tempi brevi, considerando i circa 2 milioni di utenti che al momento se ne avvalgono.

Queste importanti innovazioni si ispirano inoltre ad un’ottica fortemente mobile oriented, laddove l’utilizzabilità dei servizi online dovrà, infatti, essere garantita anche da smartphone e tablet, attraverso i quali è già possibile, ad esempio, effettuare pagamenti tramite meccanismi di identificazione.

Il Legislatore ha poi dato un nuovo forte slancio al ruolo del domicilio digitale (che, però, per trovare concreta applicazione necessiterà di un ulteriore decreto attuativo). Assume nuova rilevanza la PEC che diventerà la sede del domicilio digitale, passaggio automatico già per i professionisti iscritti negli albi di appartenenza e per le imprese (salvo espressa richiesta di attribuire allo scopo una seconda PEC differente da quella utilizzata abitualmente).

Passaggio necessario inoltre per rendere operativo questo nuovo canale comunicativo tra utenti e PA, nonché a fornire la dignità di domicilio digitale alla PEC, è l’inserimento della stessa all’interno dell’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, già operativo e della cui gestione è incaricata Infocamere.

Una volta esaurito l’iter di cui sopra, tutte le comunicazioni da parte della PA, dalla notifica di una semplice multa alla consegna di documentazione, saranno recapitate esclusivamente in modalità digitale. Questa evoluzione comporterà un netto risparmio sia in termini temporali, che monetari (si stimano circa 250 milioni di euro in meno l’anno).

Per quanto riguarda le persone fisiche e gli enti di diritto privato, tale passaggio sarà reso operativo tra un anno, ad occuparsi della questione nello specifico sarà, appunto, AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Viene invece posticipato ad una fase successiva l’inserimento nell’anagrafe nazionale degli indici di cui sopra: la sperimentazione che dovrebbe portare alla definizione di un’anagrafe unica nazionale appare infatti in una fase ancora troppo embrionale considerata l’attuale adesione al progetto di soli 30 comuni (per un bacino di utenza totale pari a 614mila cittadini) sui circa 8000 presenti in Italia.

In conclusione non possiamo non considerare la prospettiva infrastrutturale, basilare affinché i diritti digitali dei cittadini possano essere realmente esercitati attraverso la predisposizione degli strumenti precedentemente individuati. La forte spinta del Legislatore per una sempre maggiore accessibilità ai servizi amministrativi attraverso Spid, ovvero con la carta nazionale dei servizi, o la carta di identità elettronica non potrà avvenire in mancanza della messa a disposizione di una connettività su banda larga che copra l’intero territorio nazionale, almeno all’interno delle PP.AA.