L’hosting provider non è responsabile delle inserzioni dal contenuto illecito

Il Tribunale di Milano, sezione I civile, ha rigettato con l’ordinanza collegiale del 3 ottobre 2013 il reclamo del fondatore della Banca Arner di Milano nei confronti di eBay, reclamo con il quale si chiedeva all’hosting provider di rimuovere dal proprio sito alcuni annunci di vendita – relativi a un libro – i cui contenuti erano giudicati diffamatori dal richiedente, e si chiedeva inoltre che venissero rimosse anche altre eventuali inserzioni analoghe presenti su eBay e non ancora individuate o che avrebbero potuto essere pubblicate in futuro.

Il Collegio ha ribadito che, in linea con la normativa di settore (D.lgs. 70/2003 che ha recepito la Direttiva 2000/31/Ce sull’e-commerce), l’hosting provider non è responsabile dei contenuti illeciti ospitati nel suo sito, non è tenuto a svolgere attività di controllo preventivo sulla liceità di tali contenuti, non è tenuto a rimuoverli se non in seguito a un provvedimento giudiziario ad hoc e, anche in presenza di un provvedimento, non è obbligato a rimuovere automaticamente uguali contenuti in futuro.

Il Tribunale specifica, inoltre, che l’hosting provider sarebbe stato responsabile, invece, qualora in seguito al provvedimento di un’autorità competente per la rimozione di  specifici contenuti (fatto che dimostrerebbe che il provider aveva “conoscenza effettiva” dell’illiceità dei contenuti interessati) non si fosse attivato inibendone l’accesso e dandone comunicazione all’autorità competente.