L’azienda che non conserva correttamente i file di log non può provare le ragioni del licenziamento

Con un’importantissima pronuncia (Ordinanza 29 aprile 2014) la Sez. Lavoro del Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di un lavoratore che ricorreva contro il provvedimento dell’azienda che lo aveva licenziato, adducendo la circostanza che il lavoratore avesse, insieme ad altri, effettuato degli accessi abusivi nel sistema di altri colleghi attraverso il computer aziendale, acquisendo illecitamente e-mail personali o riguardanti dati aziendali di natura riservata.

Per provare la certa riconducibilità di tali accessi abusivi al soggetto licenziato, l’azienda aveva prodotto in giudizio un cd contente copia dei file log relativi al controllo di accesso dei pc alla rete aziendale e aveva messo a disposizione del Giudice in formato nativo gli altri log riguardanti l’accesso alle caselle di posta, rimasti custoditi presso la stessa azienda. Sulla base di tali elementi, l’azienda resistente aveva ritenuto riferibili gli accessi illegittimi al lavoratore, provvedendo al suo licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto lamentava l’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.

In merito, il Giudice – stabilita l’importanza della sicura attendibilità dei log file per la certa attribuzione al ricorrente della condotta che è stata motivo di licenziamento – sulla scorta delle considerazioni formulate dal CTU, ha osservato che i dati informatici in questione non presentavano quelle caratteristiche tecniche tali da risultare sicuramente attendibili. In particolare, i file di log prodotti non erano quelli originali (peraltro non più disponibili), ma copie degli stessi esportate attraverso un file di testo – dunque facilmente alterabili – senza che nel sistema fosse stata prevista un’idonea “modalità di conservazione dei dati” che potesse assicurare l’immodificabilità e l’attendibilità dei file e, dunque, l’esatta identicità dei dati prodotti con i log file originali.

Sul punto, vale la pena riportare le lucide argomentazioni formulate dal Giudice in riferimento alle copie dei log file relativi al controllo di accesso dei pc all’indirizzo IP: “Nel momento in cui è stata effettuata la copia, il contenuto dei file non è stato sottoposto a nessun controllo di integrità che ne avesse potuto sancire l’identità assoluta con il dato nel suo contenuto originale, così come prodotto dal sistema. In sostanza, per stabilire la congruenza effettiva, il sistema avrebbe dovuto produrre log firmati digitalmente e marcati temporalmente. Solo in questo caso si sarebbe potuta stabilire l’esatta identicità con il dato originale. In assenza di tale attenzione, e considerando che il file copiato è in formato testo, diventa consistente la possibilità di alterazione del contenuto del file. In altre parole nulla è possibile avanzare circa la inconfutabilità del contenuto del file di log“.

Diversamente, con riguardo ai file di log (con estensione .nsf) resi disponibili in formato nativo sul sistema – in virtù dei quali poteva essere effettuato il collegamento tra l’indirizzo IP e gli accessi illegittimi alla webmail degli altri lavoratori – il Tribunale di Napoli ha correttamente concluso che, pure sussistendo in questo caso una bassa probabilità di alterazione, “il processo di ricostruzione è contaminato da una sostanziale confutabilità di ogni elemento“.

Pertanto, il Giudice ha conseguentemente concluso che l’azienda non aveva adempito al preciso onere probatorio che grava in capo alla stessa sul piano processuale e che “certo non muta nella sua essenza in ragione del tipo di documenti o dati da esaminare“: in effetti, in presenza di contestazione da parte del lavoratore e alla luce delle osservazioni svolte dal CTU, è possibile dubitare della conformità delle copie – così prodotte nel caso di specie – dei file log originali.

Tale pronuncia, dunque, appare esemplare per avere adottato un’argomentazione rigorosa che valorizza correttamente le caratteristiche dei dati informatici considerati, attribuendo agli stessi la relativa attendibilità e collegando a quest’ultima la valutazione del valore probatorio degli stessi.