Importante sentenza in materia di deposito per via telematica di atti e documenti

Importante Sentenza del Tribunale di Milano (n. 3115 del 05.03.2014) in tema di deposito per via telematica di atti e documenti, secondo quanto stabilito dall’art 16 bis del D.L. 179/201211.
Attenendosi a questo disposto normativo, infatti, il provvedimento in oggetto ha stabilito che per gli avvocati il deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità telematica si ritiene perfezionato nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
La statuizione condivisibile del giudice stabilisce che in tema di deposito degli atti non trova applicazione il DM 44/11, il quale all’art. 13, commi 2 e 3 stabilisce che: “I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia […] la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”.
Secondo il giudice, dunque, trova attuazione in questo caso il principio generale di gerarchia delle fonti, secondo cui la norma di rango superiore deroga quella di rango inferiore, per cui prevale la legge 228/12 rispetto al DM 44/11. Inoltre, la L. 228/2012 è anche successiva a quella regolamentare e pertanto il limite temporale previsto entro le ore 14.00 non risulta né autorizzato, né previsto da una norma primaria, dunque il DM 44/2011 in nessun caso può superare una norma avente rango superiore (nel caso specifico la L. 228/2012).
In un’ulteriore considerazione il giudice, poi, sottolinea che il termine orario previsto dal DM, in relazione alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna, rispetto al termine calcolato in giorni, appare poco conciliabile con i vantaggi di organizzazione e efficienza che dovrebbero derivare dal deposito telematico degli atti e documenti processuali.
1Convertito in Legge 221/12012, introdotto dall’art. 1, comma 19, della L. 228/2012