di Sheila
Con Ordinanza n. 736 del 30.9.2010 il TAR Lecce sez. III ha sospeso gli atti di gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici in quanto al Giudice amministrativo è apparsa illegittima la clausola del relativo bando che impone che alle ditte concorrenti la contestuale disponibilità di “più forme di ricezione concernenti le suddette comunicazioni di gara (ossia domicilio, fax e posta elettronica certificata)”. A tanto il TAR giunge dopo aver valutato come la previsione, nel bando, di un obbligo a carico delle ditte partecipanti di indicare sia il fax che la posta elettronica certificata nella domanda di partecipazione al fine dell’invio delle comunicazioni, sia del tutto in contrasto con l’art. 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che individua questi due mezzi di comunicazione come alternativi e non cumulativi. Né il GA ha potuto omettere di considerare, nella propria pronuncia, come l’obbligo per le imprese già attive di munirsi di un indirizzo di posta elettronica non sarà operante prima del novembre 2011.