Il Processo Civile Telematico: cosa cambia dopo l’entrata in vigore del D.L. 90/2014

Il 25 giugno 2014 è entrato in
vigore il D.L. 90/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici giudiziari
(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014), il quale ha apportato delle significative
novità all’attuale sistema del Processo Civile Telematico.

 

Innanzitutto, l’art. 44 “Obbligatorietà del deposito telematico
degli atti processuali”
stabilisce un parziale
rinvio per il PCT
, specificando che “le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al
tribunale ordinario dal 30 giugno 2014
“. Pertanto, per i procedimenti avviati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni diventano
obbligatorie a decorrere dal 31 dicembre 2014
; fino a quella data il
deposito telematico resterà quindi facoltativo.

 

Procedendo nella disamina del testo, lo stesso art. 44 sancisce l’obbligatorietà delle norme del PCT a
decorrere dal 30 giugno 2014
nei nuovi procedimenti civili, contenziosi o
di volontaria giurisdizione, che saranno instaurati a partire da tale data: il deposito degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite dovrà
avvenire esclusivamente con modalità telematiche, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei
documenti informatici. Inoltre, si prevede che le disposizioni relative al PCT
dovranno applicarsi anche ai procedimenti civili instaurati innanzi alle Corti
d’Appello a partire dal 30 giugno 2015.

 

Importanti modifiche riguardano,
anche, la
Legge 21 gennaio 1994, n. 53
, recante la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali
“. Per quanto concerne,
dunque, le notificazioni in proprio a
mezzo PEC
da parte degli avvocati, non sussiste più l’obbligo della
necessaria autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine; oltre a ciò, si
consideri che la notificazione digitale sarà
completamente gratuita
, perché non sarà necessario pagare le marche che
sono invece previste per le tradizionali notificazioni in proprio su supporto
cartaceo.

Sempre in ambito di notificazioni
in proprio digitali, l’art. 52, Poteri
di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
“, apporta alcune modifiche
al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
, in
particolare all’art. 9-bis, stabilendo
che “le copie informatiche, anche per immagine,
di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei
provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se
prive della firma digitale del cancelliere
“. Possono, quindi, essere
estratti con modalità telematiche i duplicati, copie analogiche o informatiche
degli atti e dei provvedimenti dal fascicolo informatico della procedura, con
conseguente attestazione di conformità all’originale informatico.

Il D.L. 90/2014, nello specifico
ambito del PCT, spinge verso un radicale cambiamento culturale che dovrà
avvenire – però – in maniera graduale e senza causare troppi “traumi” al
sistema del Processo Civile, in quanto sussistono delle forti disparità
tecnologiche, sia a livello organizzativo che infrastrutturale, all’interno dei
vari Tribunali. La sostanziale “proroga” di sei mesi per i procedimenti già instaurati
alla data del 30 giugno 2014, di cui all’art. 44 del suddetto provvedimento,
sembra aver smorzato le preoccupazioni degli ambienti giuridici in merito alle
tempistiche di attuazione del PCT, ma risulterà necessario rimboccarsi le
maniche per ovviare alle tante criticità e resistenze presenti.