Il nuovo Regolamento IVASS apre le porte alla digitalizzazione del settore assicurativo

Semplificazione, contenimento degli oneri a carico dei contraenti e ricorso all’innovazione tecnologica. Queste le parole chiave del provvedimento dell’Istituto sulla vigilanza delle assicurazioni.


di Stefano Frontini 
Lo scorso 8 marzo l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha finalmente emanato il Regolamento in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici nei rapporti contrattuali tra le imprese, gli intermediari e la clientela1.
Il Regolamento, che è il frutto di una prolungata fase di consultazioni con l’ANIA (l’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) e le più importanti Associazioni rappresentative dei consumatori e degli intermediari assicurativi, mira a favorire il ricorso all’innovazione tecnologica, riducendo gli adempimenti cartacei e la modulistica e aprendo a una rivoluzione digitale nei rapporti tra imprese, intermediari e clienti.
Già da un prima lettura ci si rende conto che il provvedimento dell’Istituto di vigilanza si compone oltre che di disposizioni prescrittive vere e proprie anche di numerose disposizioni di indirizzo, dirette a sollecitare imprese e intermediari all’uso di strumenti elettronici per dialogare con i contraenti e adempiere agli obblighi informativi, anche favorendo la diffusione di forme di sottoscrizione digitale.
Questo carattere innovativo e teso alla semplificazione della normativa emerge fin dai primi articoli e già nell’articolo 4 viene stabilito l’obbligo, per le imprese italiane e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI), di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di darne indicazione negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet. Viene subito chiarita, quindi, la predilezione per lo strumento informatico di posta in luogo del tradizionale mezzo cartaceo (raccomandata con avviso di ricevimento). 
Il successivo articolo 5, al primo comma, sollecita le imprese assicuratrici e gli intermediari a favorire l’utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione. Nel comma successivo viene inoltre chiarito che l’intera polizza può essere formata direttamente come un documento informatico, sottoscritto con una delle tre tecnologie di firma di cui al comma 1. Nell’ultimo comma infine, dopo aver fatto chiaramente emergere il favor nei confronti dell’utilizzo delle firme elettroniche per la sottoscrizione dei contratti assicurativi, l’IVASS si premura di ricordare che le imprese e gli intermediari che adottano soluzioni di firma grafometrica2 devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Nulla di nuovo ovviamente, ma quello che balza agli occhi è che, dopo aver completamente sdoganato l’utilizzo delle firme elettroniche in generale, viene anche esplicitamente richiamata la firma grafometrica, segno evidente che anche tale tipo di tecnologia è ritenuta assolutamente idonea a sottoscrivere i documenti assicurativi e tra questi il contratto, fugando così ogni possibile dubbio o perplessità che alcuni degli operatori avevano palesato in passato.

Anche circa il pagamento delle rate assicurative, sempre ai fini del contenimento degli oneri a carico dei clienti, l’articolo 6 incoraggia la previsione e l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, per corrispondere i premi dovuti dai contraenti. 
Altre disposizioni che meritano attenzione sono, poi, quelle in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico contenute nei tre articoli che compongono il capo III del Regolamento.
L’articolo 7 stabilisce la possibilità che il consenso del cliente alla trasmissione della documentazione in formato elettronico, nella fase precontrattuale e in corso di rapporto, possa essere acquisito anche mediante posta elettronica o registrazione vocale. Il consenso3 in questa maniera prestato è libero nelle forme e può riguardare solo un contratto o tutti i futuri contratti. L’unico obbligo presente in capo alle imprese e agli intermediari è che venga tenuta traccia del consenso reso e dell’indirizzo di posta elettronica del cliente e delle relative variazioni. Il cliente, da parte sua, deve comunicare ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato.
Al contraente resterà sempre la possibilità di cambiare idea e revocare, con la stessa semplicità, il consenso alla modalità elettronica di trasmissione delle comunicazioni, chiedendo di ritornare alla modalità tradizionale di comunicazione su supporto cartaceo (art. 8). In tal caso però, oltre alla perdita di eventuali benefici accordati per l’utilizzo della modalità informatica di comunicazione, imprese e intermediari potranno prevedere a carico del contraente oneri derivanti dalla stampa e dalla trasmissione della comunicazione in formato cartaceo. Anche tale ultima possibilità di addebitare somme ulteriori4 al contraente che modifichi la scelta di avvalersi dello strumento elettronico per le comunicazioni è dettata dalla volontà di incentivare la diffusione di forme di comunicazione digitale.
Il capo III si conclude con l’articolo 9 il quale stabilisce, ancora una volta più come indirizzo che come prescrizione, che le imprese e gli intermediari devono favorire l’utilizzo di strumenti elettronici per ricevere e rispondere alle richieste di informazioni, per la gestione dei reclami e per lo scambio di comunicazioni con i clienti.
Anche per ciò che concerne la conservazione dei documenti e delle comunicazioni derivanti dall’attività assicurativa, il Regolamento ha scelto la via della semplificazione, stabilendo che le imprese e gli intermediari iscritti al RUI adottino procedure di conservazione digitale nel rispetto delle norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale5.
Il regolamento, in sostanza, si configura più come una dichiarazione d’intenti che un tradizionale atto normativo. La volontà appare essere quella di scrivere a chiare lettere che anche nei servizi assicurativi è arrivata l’ora di abbandonare le tradizionali modalità di comunicazione – fatte di carta, di costi e oneri – in favore di comunicazioni più rapide, meno costose e basate sulle nuove tecnologie della comunicazione. Il compito di favorire questo processo di rivoluzione digitale, che oramai è in atto in maniera trasversale in ogni settore, è affidato alle imprese e agli intermediari. Resta da vedere se questo obiettivo verrà raggiunto o meno ed entro quanto tempo, ma di sicuro IVASS ha dato con questo regolamento un segnale forte e inequivocabile nella direzione di una progressiva innovazione dell’intero settore assicurativo. 
1 Il regolamento dà attuazione all’articolo 22, comma 15 bis, de Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2 Il regolamento parla di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici alla firma apposta dal contraente.
3 Come stabilito nel comma 6°, dell’articolo 7 del Regolamento, in ogni caso, il consenso così comunicato non costituisce consenso all’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.
4 Si tratta di oneri particolarmente contenuti e derivanti dalle spese connesse alla stampa e alla trasmissione della documentazione in cartaceo.
5 In passato il riferimento era alle ulteriori regole previste per la conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti, emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.