Il nuovo provvedimento migliora il tracciato della fattura elettronica in Italia

Dopo oltre un anno dall’avvio legislativo, il processo di fatturazione elettronica verso i privati (B2B e B2C) ha dimostrato di aver innalzato il livello di automatizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi e contabili del sistema Paese, coinvolgendo nel 2019 circa 3,9 milioni di cedenti/prestatori (operatori economici), di cui centomila del regime forfettario -che hanno aderito facoltativamente – e facendo registrare in un anno oltre 2 miliardi di fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio.

 

Cambiare mentalità, approccio e processi organizzativi

Per essere onesti, le difficoltà per le imprese ed i professionisti non sono state poche, soprattutto per cambiare mentalità, approccio e processi organizzativi, oltre che per gli investimenti necessari alla corretta gestione, ma in linea in generale sono più i soggetti che alla fine hanno molto apprezzato il cambiamento verso una gestione digitale, che il contrario.

Ora il 2020 porta con sé nuovi cambiamenti! Il recente Provvedimento direttoriale n. 99922 del 28 febbraio pone le basi per far partire il progetto evolutivo che dovrebbe migliorare nel tempo i benefici tangibili ed intangibili indotti dalla e-fattura grazie ad una serie di modifiche sostanziali al tracciato.

Dal 4 maggio 2020 debutterà, infatti, in Italia la nuova versione 1.2.1 del tracciato e-fattura XML, è questa una delle disposizioni del Provvedimento, che recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria andrà ad automatizzare nel tempo la contabilizzazione dei dati e la generazione della dichiarazione annuale IVA e permetterà per chi desidera di eliminare l’adempimento dell’esterometro.

 

Specifiche tecniche e novità

Entriamo nel merito delle modifiche allo schema del tracciato e quindi delle nuove specifiche tecniche di cui all’allegato A del Provvedimento sulla fatturazione elettronica verso i Privati.
A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema (specifiche versione 1.6) sia con lo schema attualmente in vigore (specifiche versione 1.5) quindi ci sarà una sorta di periodo di coesistenza dei due tracciati.

Dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato dal provvedimento del 28 febbraio 2020 e quindi le e-fatture generate secondo l’attuale tracciato saranno scartate.

 

I nuovi codici del “tipo documento”

Una delle novità principali del nuovo schema è l’inserimento di nuovi codici del tipo documento (TD) oltre a quelli già esistenti, permettendo agli operatori economici di gestire in modo più corretto tutta una serie di operazioni e/o modalità, come le autofatture, le integrazioni, le differite, le estrazioni dei beni da deposito, le regolarizzazioni di splafonamenti e le cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni.
Più in dettaglio, i nuovi codici tipo documento aggiunti rispetto all’attuale schema sono:
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno;
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
TD21 Autofattura per splafonamento;
TD20 Oltre all’autofattura per regolarizzazione delle fatture (art. 6 comma 8 D.Lgs. 471/97) già presente, è stata aggiunta l’integrazione delle fatture di cui all’art. 46 comma 5 D.L. 331/93
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA;
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a);
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b);
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

È importante sottolineare che l’utilizzo dei nuovi tipi documento TD17, TD18 e TD19 permetterà agli operatori di gestire l’obbligo di invio dei dati transfrontalieri anche delle fatture ricevute attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica, eliminando l’invio dell’esterometro anche per il ciclo passivo.

 

I nuovi codici del campo “natura”

Altra modifica rilevante è quella relativa all’incremento di codici del campo “natura” ed in particolare per le operazioni non soggette (N2), per le operazioni non imponibili (N3) e per le operazioni con inversione contabile (reverse charge), al fine di rappresentare casistiche più puntuali per la corretta contabilizzazione e per la precompilazione dei registri IVA. In dettaglio, le nuove codifiche sono:
N2 non soggette (dal 1 ottobre valore non più ammesso);
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
N2.2 non soggette – altri casi.

N3 non imponibili (dal 1° ottobre valore non più ammesso);
N3.1 non imponibili – esportazioni;
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti). Dal 1 ottobre valore non più ammesso;
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
N6.9 inversione contabile – altri casi.

 

Ulteriori novità da considerare

Per il tracciato della fattura semplificata ex art. 21-bis del Decreto Iva, valido da utilizzare entro la soglia di euro 400,00, le modifiche ai campi predetti sono leggermente diverse e descritte nella rappresentazione tabellare della semplificata.

Altra modifica attesa e richiesta dal mercato è quella sul blocco dati delle ritenute: aggiunta la replicabilità del blocco e le nuove tipologie, per consentire di codificare correttamente sia la ritenuta riferita a persone fisiche o giuridiche che per alcuni contributi particolari la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute stesse. Nel dettaglio, i nuovi codici ritenuta sono:
RT01 Ritenuta persone fisiche;
RT02 Ritenuta persone giuridiche;
RT03 Contributo INPS;
RT04 Contributo ENASARCO;
RT05 Contributo ENPAM;
RT06 Altro contributo previdenziale.

Nelle nuove specifiche sono stati poi aggiunti nuovi controlli e quindi nuovi codici di errore che saranno attivi dal 1° ottobre 2020 al fine di scartare le e-fatture non conformi al nuovo tracciato.

Tra le novità in merito allo schema, sicuramente da menzionare quella sugli sconti e maggiorazioni in quanto è stata adeguata la lunghezza del campo <Importo> dello ScontoMaggiorazione a 21, per allinearlo quello del <PrezzoUnitario> e <PrezzoTotale> e quella sulle modalità di pagamento dove è stato aggiunto il codice MP23 in caso di pagamento tramite il sistema PagoPA.

Nel nuovo tracciato è stata resa facoltativa la valorizzazione dell’elemento ImportoBollo in quanto per legge il valore è sempre uguale a 2.00 euro e poi al fine di ridurre le mancate consegne da parte di SdI a causa di valorizzazione del campo <PECDestinatario> con un indirizzo non corretto è stata introdotta una restrizione di natura formale che permetterà di controllare meglio gli errori sugli indirizzi PEC.

È stato poi introdotto nello schema un nuovo attributo “SistemaEmittente” la cui valorizzazione è opzionale, al fine consentire di identificare il sistema attraverso il quale viene generato il file XML.

 

Alcune considerazioni finali

In ultimo, è importante sottolineare che il Provvedimento stabilisce anche che gli operatori IVA, o gli intermediari appositamente delegati, o i consumatori finali possono aderire espressamente fino al 4 maggio 2020 al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” attraverso una specifica funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il Provvedimento, inoltre, stabilisce che i consumatori finali (titolari di codice fiscale) che hanno già effettuato l’adesione al servizio possano consultare le proprie fatture elettroniche ricevute a partire dal 1° marzo 2020 accedendo ad un’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (cosiddetto “cassetto fiscale”).

 

Articolo a firma del dott. Fabrizio Lupone, componente del D&L NET. Consulta il suo profilo