Frode informatica con furto d’identità: le nuove norme

È di questi giorni la conversione del d.l. 93/2013 (noto come decreto contro il femminicidio) nella legge 119/2013, in vigore dal 30 Ottobre prossimo, che sanziona, tra l’altro, anche i raggiri commessi con furto e indebito uso dell’identità digitale.
Nella conversione in legge, il Parlamento ha mantenuto le integrazioni dell’art. 640 ter c.p. (che segna le linee della frode informatica), eliminando invece la responsabilità pecuniaria amministrativa delle imprese per i reati contro la privacy.
La legge 119/2013 aggiunge per il reato di frode informatica l’aggravante del furto o indebito utilizzo dell’identità digitale, caso per il quale viene introdotta la procedibilità d’ufficio e non solo più su querela della parte lesa, qualora, appunto, la sostituzione digitale sia stata realizzata allo scopo di ottenere un ingiusto profitto con danno altrui.
La sola sostituzione digitale non è compresa, invece, come fattispecie e viene rinviata ad altri reati.
La pena prevista per la nuova fattispecie di frode informatica mediante sostituzione digitale prevede la reclusione da due a sei anni e una multa da 600 a 3mila euro.