DDL 1447: modifica dell’articolo 1341 del Codice Civile in materia di condizioni generali di contratto: addio doppia firma!
A cura di Luigi Foglia – Digital & Law Department – Studio Legale Lisi
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Il 5 marzo scorso, il senatore Enrico Musso ha presentato un disegno di legge che promette di favorire lo sviluppo dell’e-commerce.
Il ddl Musso – composto da un solo articolo – prevede una modifica dell’art. 1341 del Codice Civile, in modo che le clausole contrattuali richiedenti approvazione specifica possano essere approvate non necessariamente in forma scritta, ma anche con altre modalità di manifestazione del consenso che garantiscano l’esistenza dei medesimi requisiti di conoscenza. In questo modo è possibile riconoscere pieno valore legale ai contratti stipulati attraverso la rete internet, in modo da consentire l’acquisto e la vendita on line, senza la necessità di apporre una firma su un contratto cartaceo, né di utilizzare la cosiddetta firma digitale, che stenta ancora a diffondersi.
Una misura a lungo attesa che riconosce una prassi da tempo consolidata. Finalmente le clausole ad approvazione specifica potranno esser approvate mediante l’uso, ad esempio, di una checkbox senza più timori circa la validità giuridica di tale sistema di approvazione specifica.
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Di seguito il Disegno di Legge
Art.1 1. L’ articolo 1341 del Codice Civile, viene sostituito dal seguente:
“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, ovvero con modalità tecniche di manifestazione specifica del consenso diverse dalla forma scritta e o dalla sottoscrizione, che garantiscano i requisiti di cui al precedente comma 1, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.”