Davide – Golia: 2 – 0. Nuova vittoria del diritto di critica nella vicenda Isiamed

Ancora un traguardo raggiunto per la libertà di espressione e per il sig. Aldo Prinzi, difeso congiuntamente dagli avvocati Andrea Lisi e Roberto Manno, nuovamente vittoriosi nel procedimento di reclamo contro il noto IsiamedIstituto Italiano per l’Asia e il Mediterraneo.

È stata appena pubblicata l’ordinanza, emessa dai Giudici del Tribunale di Roma, che rigetta il reclamo proposto da Isiamed, confermando il provvedimento impugnato, con condanna della parte reclamante al pagamento delle spese di giudizio. Non solo. In applicazione dell’ art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, il Collegio giudicante ha dato atto dell’obbligo di parte reclamante di versare in favore dell’Erario un ulteriore importo, pari alla somma versata a titolo di contributo unificato per l’azione impugnativa: la previsione del “raddoppio del contributo” costituisce una forma di ristoro dei costi sostenuti dall’amministrazione della Giustizia per il vano funzionamento dell’apparato giudiziario e per la vana erogazione delle risorse a sua disposizione, rappresentando, al contempo, una sanzione per l’inutile esercizio del diritto di impugnazione.

Un nuovo tassello che va a comporre una delle vicende più significative della storia recente della giustizia italiana, che riporta l’attenzione su diritti fondamentali di rango costituzionale, come la libertà di espressione e il diritto di cronaca, troppo spesso calpestati. In molti, ricorderanno la vicenda del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., instaurato presso il Tribunale di Roma nei confronti del signor Prinzi, su ricorso di Isiamed, basato sull’accusa di domain grabbing, ossia di appropriazione illecita del dominio e del marchio dell’Istituto.

Il Giudice aveva tuttavia rigettato il ricorso, ritenendo valida la difesa di Prinzi, sostenuta congiuntamente dagli avv. ti Andrea Lisi e Roberto Manno, riconoscendo che la pretesa del ricorrente di inibire l’uso del domain name “isiamed” – sul presupposto del “preuso” sia del marchio, sia del nome a dominio www.isiamed.org – non potesse ritenersi fondata, mancando la possibile confondibilità delle rispettive attività (non coincidenti, né interferenti) con conseguente impossibilità di ingenerare confusione.

Il Giudice aveva inoltre ritenuto privo di carattere diffamatorio il contenuto del blog di Prinzi, tale da non legittimare l’oscuramento del sito internet, come pure richiesto da controparte. 
Una nuova, bella vittoria del diritto di critica sui diritti di privativa industriale.

 

Un ringraziamento agli avv.ti Sabino Sernia e Carola Caputo per aver affiancato rispettivamente gli avv.ti Manno e Lisi. La loro partecipazione ha reso possibile conseguire questo importante risultato.