Confusione sul sito del Ministero del Lavoro: Il Libro Unico del Lavoro si stampa! Anzi, No! A cura di Avv. Andrea Lisi

Confusione sul sito del Ministero del Lavoro:


Il Libro Unico del Lavoro si stampa! Anzi, No!


 


di Avv. Andrea Lisi


Presidente Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti


Docente Scuola di Specializzazione Professioni Legali Università del Salento


Coordinatore del Digital&Law Department Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it


 


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Scrivereste un contratto con un Vs. futuro partner commerciale sul bagnasciuga di una spiaggia? Per carità, si avvicina l’estate e probabilmente ci capiterà di sottoscrivere contratti sotto gli ombrelloni davanti a uno splendido mare azzurro turchese, ma continueremo ad utilizzare carta e penna (o, meglio, pc e firma digitale) per siglare con certezza i nostri contratti e i nostri documenti e non ci sogneremo mai di utilizzare la sabbia, quale idoneo supporto di conservazione delle nostre manifestazioni di volontà! O mi sbaglio?


 


Scrivo questo perché un qualsiasi documento informatico per sua natura è modificabile e non facilmente attribuibile a qualcuno e, proprio per questa sua caratteristica che lo rende “volatile”[1] in mancanza di firme elettroniche e tecniche di conservazione, un qualsiasi documento informatico è più simile alla scrittura su sabbia piuttosto che alla scrittura su carta!


Lo sanno bene quei docenti napoletani che qualche mese fa si sono visti “taroccare” le graduatorie per l’assegnazione dei posti di supplenza perché questi elenchi erano disponibili su file non conservati a norma di legge e facilmente manipolabili da malintenzionati.[2]


 


Insomma, un file informatico, se non è formato e conservato correttamente, non può sostituire il documento cartaceo sottoscritto. Questo dovrebbe essere ormai chiaro a tutti, considerando che ci sono normative specifiche in tal senso, in vigore da tempo nel nostro ordinamento. Tanto che dovrebbe essere superfluo ricordare la valenza formale e probatoria di un documento firmato digitalmente e marcato temporalmente; documento che ex lege va necessariamente conservato in modo permanente attraverso specifiche modalità informatiche[3]. Così come dovrebbe essere a tutti manifesto che oggi gli archivi cartacei possono essere “dematerializzati”, se sottoposti a complesse tecniche di conservazione sostitutiva[4].


 


 


(…) continua in allegato




[1] Così si è espressa in proposito anche  la Corte di Cassazione con sentenza n. 2912 del 2004, laddove ha affermato che: «Le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità ad un ben individuato momento».



[2] Perquisizioni al Provveditorato agli Studi: «taroccate» le graduatorie docenti, articolo pubblicato in data 6 aprile 2009 sul Corriere del Mezzogiorno, disponibile alla pagina http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2009/6-aprile-2009/perquisizioni-provveditorato-taroccate-graduatorie-docenti-1501157774995.shtml. Notizia disponibile anche alla pagina http://www.noiconsumatori.org/articoli/articolo.asp?ID=2016.



[3] ART. 43 Codice dell’Amministrazione Digitale (Riproduzione e conservazione dei documenti)


(…) 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.



[4] Per approfondire queste tematiche si consiglia di visitare il sito dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti – www.anorc.it.

Redazione13 Gennaio 2016