Concorsi: il “no” del Garante all’ accesso generalizzato ai dati di elaborati e curricula

Favorire forme diffuse di controllo sull’operato della pubblica amministrazione per garantire l’effettivo riconoscimento del diritto dei cittadini a informarsi e a essere informati: questi sono gli obiettivi del FOIA (Freedom of Information Act o accesso civico generalizzato) introdotto dal D.lgs 97/2016 che ha modificato l’art. 5 della legge 33/2013 in tema di accesso civico introducendo al comma 2 l’istituto dell’“accesso civico generalizzato” (chiamato così per distinguerlo da quello semplice che permette invece l’accesso a documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria).

Si tratta di una tipologia di accesso, definito -appunto –  generalizzato,  che consente cioè a chiunque  il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, a patto che avvenga nel rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’ art. 5-bis, prevedendo una tempistica di 30 giorni per il rilascio gratuito delle informazioni richieste alle PA.

 

Il Garante Privacy e il caso dell’Università di Firenze

E’ opportuno considerare che nonostante tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico sono pubblici e chiunque abbia il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli, la richiesta di accesso civico può essere rifiutata (dalla PA).

In alcune circostanze infatti, il diniego si rende necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati, come nel recente caso del rifiuto da parte dell’Università degli Studi di Firenze,  di accogliere una richiesta di accesso civico generalizzato agli elaborati scritti, ai verbali di correzione e ai curricula dei partecipanti ad un concorso pubblico  per l’accesso al dottorato di ricerca in Scienze della Formazione e Psicologia: la messa a disposizione di tale documentazione infatti,  avrebbe potuto arrecare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dei partecipanti stessi.

La decisione dell’Università di Firenze di negare l’accesso civico a tali atti, è stata confermata anche dal Garante privacy con un parere, nel quale ha offerto una disamina del caso di accesso civico alla copia degli elaborati scritti di un concorso pubblico.

In primo luogo, occorre tenere presente che tali documenti indicano non solo molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione, o al carattere del candidato, ma anche che, a seconda della traccia sottoposta, il contenuto degli elaborati è capace di rivelare anche informazioni che possono rientrare nelle «categorie particolari di dati personali» di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento (si pensi, in particolare, a elaborati nei quali potrebbero evincersi «opinioni politiche», «convinzioni filosofiche o di altro genere»).

In secondo luogo, il Garante osserva come i curricula forniti per soddisfare unicamente lo scopo del bando di concorso e recenti numerose informazioni dettagliate dei partecipanti (nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e-mail, appartenenza a gruppi/associazioni, ecc) non possano essere oggetto di un accesso anche solo parziale da parte di “chiunque” e meritano dunque un’opportuna riservatezza.

Stesso principio si estende all’elaborato scritto, redatto di proprio pugno, che può rendere possibile la re-identificazione a posteriori del candidato.

 

Conclusioni

In ogni caso l’Autorità ha precisato infine che, nonostante sia stato negato l’accesso generalizzato, resta salva per il richiedente la possibilità di accedere alla già menzionata documentazione avvalendosi della legge 241 del 1990, laddove dimostri l’esistenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

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