Comunicazione di cancelleria a mezzo PEC: l’importanza dell’allegato

Con una recente sentenza la Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro (n. 224/2014 del 3/3/2014) si è pronunciata in materia di “giustizia digitale” e, nello specifico, circa l’uso della PEC per le comunicazioni di cancelleria.
Secondo l’art. 16, comma 4  del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, infatti “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi”.

La Corte d’Appello di Milano ha affrontato il caso specifico di un reclamo giudicato inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dei 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria, come dettato dall’art. 1 della legge n. 92/2012, il quale stabilisce anche che in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza a essere applicato è l’articolo 327 del codice di procedura civile, con un termine per presentare ricorso che diventa di 6 mesi.
Nel caso in esame la comunicazione di cancelleria era stata fatta a mezzo PEC e non conteneva in allegato il provvedimento integrale (e cioè la sentenza di primo grado) così come invece richiederebbe l’art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c. (“il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato"), fatto che ha motivato il reclamante a prendere in considerazione come termine per la presentazione del reclamo i 6 mesi e non i 30 giorni.

La Corte d’Appello ha dato ragione al reclamante, stabilendo che il suo ricorso è stato presentato nei tempi giusti: dal momento che la comunicazione PEC inviata dalla cancelleria non conteneva in allegato il provvedimento integrale “essa non è idonea a raggiungere lo scopo di una piena conoscenza della sentenza da parte dei destinatari, presupposto necessario per far decorrere il termine breve ed inderogabile di trenta giorni per la proposizione del reclamo”.

Questa sentenza – anche alla luce della prossima scadenza del 30 giugno, dalla quale, salvo proroghe, dovrebbe decorrere l’obbligatorietà del Processo Civile Telematico – mette in luce l’importanza del corretto utilizzo dei mezzi informatici nella giustizia italiana, strumenti che possono migliorare e velocizzare i meccanismi giudiziari ma non mettono certo in discussione le norme del codice di rito che devono comunque essere rispettate.