L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risoluzione 9/E del 29 gennaio 2018, contenete un chiarimento in merito all’individuazione delle tempistiche entro le quali occorre conservare alcune tipologie di documenti informatici fiscali dematerializzati.
Nello specifico l’AE interviene per indicare quale sia il metodo corretto da adottare per il calcolo del termine ultimo entro il quale portare in conservazione i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento: per tali tipologie documentali occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento e non all’anno d’imposta al quale tali documenti si riferiscono.
L’esempio fornito dall’Agenzia riguarda il caso della dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d’imposta 2016). Trattandosi di un documento formatosi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 gennaio 2019.
Le indicazioni dell’AE risultano peraltro coerenti con l’obiettivo di allineare quanto più possibile le differenti scadenze fiscali, già perseguito con la Risoluzione 46/2017, nella quale si chiariva che l’obbligo di conservazione dei documenti fiscali entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi (ex articolo 3, comma 3, Dm 17 giugno 2014 che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, Dl 357/1994) è da applicarsi anche ai documenti rilevanti ai fini Iva, pur se ormai il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni IVA risulta disallineato da quello per la presentazione delle dichiarazione dei redditi.
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate: pubblicata la Risoluzione 9/E
Redazione2 Febbraio 2018Archivi digitali, eBusiness e contratti, eGov e sanità digitale, Privacy e sicurezza