ANAC interviene nell’annosa questione legata alla conoscibilità dei compensi, di qualsiasi natura, connessi all’assunzione di cariche di livello politico, governativo, amministrativo e/o dirigenziale.
Attraverso un comunicato ufficiale, l’Autorità ha reso nota la pubblicazione della delibera n. 586 del 26 giugno 2019 recante integrazioni e modifiche alla precedente (la n.241 dell’8 marzo 2017)[1], a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 inerente agli obblighi di pubblicazione relativi alla normativa sulla Trasparenza.
Nello specifico, i Dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali avevano impugnato innanzi al Tar Lazio alcuni provvedimenti -tra cui la nota del Segretario generale del Garante- con cui si invitavano i ricorrenti a comunicare i dati di cui all’art. 14, co. 1 lett. c) e f) del d.lgs. 33/2013, ossia i compensi, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici e le dichiarazioni patrimoniali e reddituali, lamentando “il carattere limitativo della riservatezza individuale di un trattamento che non troverebbe rispondenza in alcun altro ordinamento nazionale,” – come quello imposto dalla disciplina corrente.
I ricorrenti sottolineavano, nello specifico, il contrasto con il «principio di proporzionalità di derivazione europea» essendo fondato, a loro avviso, “sull’erronea assimilazione di condizioni non equiparabili fra loro (dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti cui il decreto si applica e titolari di incarichi politici)», prescindendo «dall’effettivo rischio corruttivo insito nella funzione svolta”[2].
Al contrario, la Corte Costituzionale ha ritenuto proporzionato il trattamento rispetto alle finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, volto a consentire la valutazione circa la congruità – rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti – delle risorse utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione.
Nello specifico, la Corte ha in primo luogo dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013 relativo alla pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e non fondata quella dell’art. 14, co. 1-bis, del medesimo decreto, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. c) sui compensi, importi di viaggi di servizio e missioni, anche per i titolari di incarichi dirigenziali.
In secondo luogo, valutati i profili di illegittimità sollevati, i giudici hanno dichiarato l’incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell’art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013, “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […]”.
In relazione al bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e i principi di pubblicità e trasparenza, l’art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 non risulterebbe pertanto conforme al principio di proporzionalità, in quanto non vi sarebbe tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla corretta informazione, né l’interesse pubblico alla prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi.
Alla luce di queste premesse, l’ultima Delibera di ANAC ha introdotto le seguenti novità:
1) La revoca della sospensione della delibera n. 241/2017 operata con riferimento alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co. 1 lett. c) e f) e del co. 1-ter d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici;
2)L’identificazione delle categorie di dirigenti cui applicare la lettera c) e f) del co. 1 e comma 1 – ter dell’art . 14 d.lgs. 33/2013 stabilendo che:
- Per quanto riguarda la pubblicazione dei “compensi e delle spese di viaggio e di missione” ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. c, trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione. L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.
- Per quanto riguarda la pubblicazione dei “dati reddituali e patrimoniali” ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f)., secondo l’ANAC i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale. Mentre le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell’Autorità 241/2017 (par. 1 – “Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida”).
3) ANAC ha inoltre precisato che:
- con riferimento ai responsabili/capi degli Uffici di diretta collaborazione, l’Autorità ritiene, che a tali soggetti sia applicabile esclusivamente la disciplina di cui alle lettere da a) a e) dell’art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 e non anche la lett. f) del co. 1 dell’art. 14 d.lgs. 33/
- per i dirigenti all’interno degli Uffici di diretta collaborazione potrebbe essere necessario distinguere, in base all’organigramma, tra dirigenti “apicali”, cioè posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali (generali e non), e dirigenti di seconda fascia o equiparati. Per i primi, è da ritenersi obbligatoria la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a f), mentre per i secondi deve applicarsi solo l’art. 14, co. 1 lett. da a) ad e), con conseguente modifica sul punto della delibera 241/2017 che fa un generico riferimento ai dirigenti amministrativi.
- Per i dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, in quanto non titolari di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, si può ritenere applicabile la sola disciplina di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a e) d.lgs. 33/2013 con esclusione della lett. f).
- Con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per i titolari di incarichi dirigenziali si conferma quanto previsto dalla delibera 241/2017, con conseguente applicazione dell’obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. da a) a e), ad esclusione della lett. f)
- Con riguardo ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvengano, resta esclusa l’applicazione della sola lett. f). È confermata, invece, l’indicazione di pubblicare il solo curriculum vitae per i titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale.
- Con riferimento ai dirigenti scolastici, l’Autorità conferma l’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. da a) a e) con esclusione dei dati di cui alla lett. f) d.lgs. 33/2013
- I dirigenti del SSN che rivestono le posizioni di direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non (“dirigenti apicali”), sono interamente assoggettati all’art. 14, co. 1, ivi compresa la lett. f), come previsto dalla Delibera 241/2017 (par. 2.3 “Casi particolari – La Dirigenza Sanitaria”).
Diversamente, i dirigenti di strutture semplici non sono assoggettati alla lett. f).
- Con riferimento ai dirigenti nelle società in controllo pubblico e negli enti di diritto privato, in particolare ai direttori generali, sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all’art. 14, co. 1, lett. da a) a f), mentre ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f).
- Ai dirigenti degli enti pubblici economici si applica lo stesso regime previsto per le società in controllo pubblico.
Tenuto conto degli effetti della Sentenza della Corte, si ritiene che le amministrazioni e gli altri enti, qualora abbiano optato per la sospensione, debbano procedere alla pubblicazione di tutti i dati pregressi.
Inoltre è opportuno precisare che, nel ribadire l’immediata applicabilità degli obblighi di trasparenza, ANAC ha previsto l’avvio dello svolgimento delle attività di vigilanza una volta decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della Delibera.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la versione integrale del testo al seguente link
[1] La n.241 dell’8 marzo 2017, recante misure per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 era stata sospesa dalla delibera 382/2017.
[2] Di conseguenza, i ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti gravati, previa eventuale disapplicazione dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013, ovvero, in subordine, che fosse sollevata questione pregiudiziale dell’art. 14, co. 1-bis in combinato disposto con il co. 1, lett. c) ed f), del d.lgs. n. 33/2013 innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea o avanti alla Corte costituzionale per violazione in tale ultima ipotesi degli artt. 2, 3, 11, 13 e 117, co. 1, Cost.