Accessibilità al web tra normativa e attualità: la situazione nel settore Finance

Con la pandemia da Covid-19, l’aumento del ricorso ai servizi online da parte dei cittadini ha riportato al centro del dibattito politico il tema dell’accessibilità ai servizi digitali.
Secondo un’indagine condivisa nel 2022 da Adnkronos in Italia il 97% dei portali attivi in rete non è ancora navigabile da utenti non vedenti, ipovedenti, non udenti, daltonici, epilettici ed impossibilitati ad utilizzare il mouse. Uno dei tanti settori in cui l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobile risulta di fondamentale importanza per le persone con disabilità specifiche, e che tuttora spesso trascura questa delicata tematica, è il settore bancario e assicurativo finanziario. Ad oggi però le aziende coinvolte, erogando servizi di pubblica utilità, sono obbligate a rispettare gli standard di accessibilità per consentire a tutti i cittadini una parità di accesso ai servizi informatici.

L’accessibilità e il quadro normativo in Italia

Per “accessibilità” si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Si può considerare, ad oggi, una traduzione in chiave digitale della tutela di diritti fondamentali che si trovano nell’alveo dell’art. 2 della Costituzione e, ancor di più, una ramificazione sostanziale del principio di trasparenza che governa lo stesso GDPR.

Nello specifico, in Italia, la materia è stata disciplinata la prima volta con la Legge n. 4 del 9 gennaio del 2004, la cd. “Legge Stanca”, in base alla quale la pubblica amministrazione e gli enti che erogano servizi pubblici hanno l’obbligo di “favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”. Dopo molti anni, con il Decreto Legge n. 76/2020 – su indicazione della Direttiva 2016/2012[1] relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici e in attuazione anticipata dell’European Accessibility Act – Direttiva 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e servizi – il Legislatore italiano ha esteso l’applicazione della normativa anche agli enti privati che, in ragione dei servizi offerti, svolgono una funzione riconducibile a quella di pubblica utilità.
Nello specifico, il Decreto Semplificazioni stabilisce che gli standard di accessibilità debbano essere rispettati non solo da PA, enti pubblici economici, aziende private concessionarie di servizi pubblici e da tutti quei soggetti elencati al co. 1 dell’art. 3, ma anche da soggetti privati, definiti come «soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro”».

Accessibilità ai siti web da parte delle imprese private: il ruolo di AgID

Nell’intento di fornire chiarimenti per una corretta applicazione della normativa, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) il 26 Aprile 2022 ha emanato le “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti erogatori di cui all’art. 3 comma 1-bis della L. 4/2004”, in cui richiama i criteri, le definizioni e i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici. La determinazione n.117/2022 stabilisce il termine (già ampiamente scaduto) per l’adeguamento alla normativa (5 novembre 2022) e specifica che l’obbligo di adeguamento è indipendente rispetto alle conseguenze civilistiche eventualmente associate ai contratti. AgID, infatti, ricorda che ex lege i nuovi contratti – aventi ad oggetto la realizzazione o modifica di siti web e applicazioni mobili – stipulati dai soggetti privati successivamente alla pubblicazione delle Linee guida, dovranno rispettare, a pena di nullità, gli obblighi di accessibilità previsti dalla L. 4/2004.

Inoltre, per meglio individuare i soggetti privati obbligati al rispetto della norma, con la Circolare n. 3 del 20 Dicembre 2022 AgID chiarisce che i destinatari sono tutti gli erogatori di servizi per il commercio elettronico per “beni di prima necessità” e specifica quali siano i servizi ritenuti essenziali ai sensi dell’art. 1 della L. 146/1990. Inoltre, la Circolare fornisce criteri utili per determinare il concetto di “fatturato medio” di enti commerciali, istituti bancari, imprese di assicurazione ed enti non profit.

Infine, in base al Regolamento “recante le modalità di accertamento ed esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art.9 bis della L. 4/2004 e successive modifiche”, AgID monitora periodicamente l’osservanza dei requisiti di accessibilità dei siti web e applicazioni da parte dei soggetti privati secondo specifiche procedure di verifica e, in caso di non conformità, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato. Nel pianificare tali attività ispettive periodiche, occorre specificare inoltre che AgID tiene in considerazione le segnalazioni di non conformità inoltrate dai soggetti interessati.

Una tavola rotonda di esperti per discutere di accessibility nel Finance

Il tema dell’accessibilità, con un particolare focus sul settore Finance, è stato protagonista di un’importante Tavola Rotonda, tenutasi a Milano lo scorso 31 marzo, che ha coinvolto alcuni referenti del mondo delle istituzioni finanziarie in un interessante dibattito allargato anche al settore legale grazie al contributo dello Studio Legale Lisi e dello stesso Avv. Andrea Lisi.

Gli ospiti, provenienti da alcune tra le più importanti realtà del settore, hanno riportato la loro esperienza sul tema dell’accessibility nel settore finance, un settore che, nonostante l’elevata attenzione posta su tutti gli aspetti di mera compliance, ha dimostrato di non aver svoltato nel garantire piena accessibilità anche ai soggetti con disabilità, i quali rischiano di incontrare importanti impedimenti non solo nell’utilizzo di strumenti e tecnologie specifiche, necessarie per accesso e navigabilità dei siti web, ma anche nell’esercizio dei loro diritti in materia di trattamento dei propri dati personali.
Molto ancora, però, si potrà fare in termini di tutela, tenendo presente che lo stesso principio di accessibilità riguarderà sempre di più tutti gli operatori pubblici e privati sulla base delle ultime evoluzioni della normativa europea.

 

[1] Il Considerando 34 della Direttiva 2016/2012 recita infatti “Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a estendere l’applicazione della presente direttiva agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, anche nei settori della sanità, dei servizi per l’infanzia, dell’inclusione sociale e della sicurezza sociale, nonché nel settore dei servizi di trasporto e dell’elettricità, del gas, dell’energia termica, dell’acqua, del servizi delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, con particolare riguardo ai servizi di cui agli articoli da 8 a 13 della direttiva 2014/25/UE”.

Immagine di copertina: Pexel.com